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mercoledì 20/11/2024 • 06:00

Fisco COOPERATIVE COMPLIANCE

Certificazione del TCF: modalità di rilascio in caso di gruppi di imprese

Il DM MEF-Giustizia 12 novembre 2024, in tema di requisiti di onorabilità e professionalità dei certificatori del TCF, si occupa di declinare il contenuto della relazione di certificazione e le modalità di rilascio della stessa nel caso dei gruppi di imprese.

di Diego Avolio - Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.

di Francesco Spurio - Dottore commercialista - Tax Bridge STP

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Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM MEF-Giustizia 12 novembre 2024 (c.d. Decreto certificatori) recante i requisiti di onorabilità e professionalità dei certificatori del Tax Control Framework (TCF). Per il completamento del quadro normativo e di prassi si attendono le Linee Guida dell'Agenzia delle Entrate e il Regolamento per la tenuta dell'elenco dei soggetti certificatori. Qual è il contenuto della relazione di certificazione e quali sono le modalità di rilascio della stessa nel caso dei gruppi di imprese disciplinate dal Decreto? Certificazione TCF e gruppi di imprese Con particolare riferimento ai gruppi di imprese, è importante ricordare che le condizioni di accesso sono state modificate da ultimo, ad opera del D.Lgs. 108/2024, prevedendosi che Il regime della cooperative compliance è riservato, altresì, ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese (inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a “controllo comune” ai sensi dell'art. 2359 c. 1 numeri 1) e 2) e c. 2 c.c., a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali richiesti dal D.Lgs. 128/2015 e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato. Il professionista abilitato è tenuto ad attestare che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali del soggetto che ha richiesto la certificazione risponde ai requisiti del D.Lgs. 128/2015 ed è impostato in modo coerente con le Linee Guida che saranno emanate dall'Agenzia delle Entrate, fornendo una ragionevole certezza riguardo alla gestione consapevole e affidabile della variabile fiscale da parte dell'impresa. Sul punto il Decreto specifica che, in presenza di una pluralità di soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese, il professionista abilitato certifica che il gruppo ha adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. A questi particolari fini, il professionista abilitato rilascia la certificazione: sia nei confronti dell'impresa che esercitata attività di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale; sia nei confronti delle singole imprese soggette a direzione e coordinamento che intendano aderire al regime di adempimento collaborativo. Per la certificazione della società che esercita attività di direzione e coordinamento, è previsto che il professionista debba pure attestare che i principi, le metodologie, le caratteristiche e le logiche di funzionamento, i ruoli e le responsabilità, inerenti all'istituzione, al mantenimento nel tempo e al funzionamento del sistema integrato di rilevazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, sono rivolti anche alle società del gruppo soggette a direzione e coordinamento. Per tale attestazione il certificatore dovrà, quindi, verificare il presidio assicurato dalla società che esercita la direzione e coordinamento con particolare riferimento a tutte le attività inerenti il TCF. Per le imprese soggette a direzione e coordinamento il professionista deve, parimenti, attestare che l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi fiscali, adottate dalla società che esercita attività di direzione e coordinamento, è applicato anche alla società soggetta a direzione e coordinamento e che è stata comunque predisposta, per quest'ultima, una specifica mappa dei rischi fiscali. Contenuto della certificazione Al fine di certificare che il Tax Control Framework adottato dalla società sia conforme ai requisiti previsti dalla norma, il professionista incaricato dovrà valutare se: l'insieme delle regole, delle procedure, delle strutture organizzative e le relative responsabilità operative adottate dalla società rispettino i requisiti del D.Lgs. 128/2015, con riferimento ai processi di controllo relativi alla generalità dei rischi fiscali; i controlli adottati dalla società forniscano un'adeguata garanzia di efficace gestione dei rischi contenuti nella mappa dei rischi fiscali (con riferimento ai singoli rischi fiscali). A tal fine, il professionista dovrà svolgere tre distinte fasi di approfondimento del modello: la definizione del perimetro, che prevede l'identificazione dei processi di controllo chiave, generali e specifici, per la prevenzione dei rischi fiscali; la valutazione dell'impostazione del sistema e, in particolare, che il disegno dei processi di controllo selezionati risponda ai requisiti previsti dalla norma; la valutazione di efficacia del sistema, attraverso procedure di test finalizzate a verificare che i controlli selezionati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta. Tali approfondimenti potranno essere svolti anche attraverso interviste agli attori coinvolti e esami documentali volti a ripercorrere il processo seguito dalla funzione aziendale responsabile del controllo. Mentre le fasi 1 e 2, sopra descritte, sono svolte ai fini del rilascio iniziale della certificazione, la valutazione di efficacia del sistema (fase 3) dovrà essere svolta, almeno con cadenza triennale, ai fini dell'aggiornamento della certificazione. Nella certificazione andranno anche riportate eventuali carenze non significative, ai fini dell'affidabilità del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, riscontrate nel corso della procedura di certificazione, nonché l'indicazione delle azioni correttive da attuare. Nel caso in cui la società che ha presentato istanza per l'ingresso al regime di adempimento collaborativo faccia parte di un gruppo in cui il TCF della capogruppo sia stato già certificato e validato dall'Agenzia delle Entrate, in sede di ammissione non sarà necessario fornire la certificazione che il modello adottato sia conforme ai requisiti del D.Lgs. 128/2015. Ferma restando la durata triennale della certificazione, se nel periodo di validità si verificano modifiche organizzative da richiedere il complessivo aggiornamento del TCF, dovrà essere richiesta una nuova certificazione.

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