mercoledì 20/11/2024 • 06:00
La Manovra 2025 introduce una serie di modifiche alla disciplina del cinema e dell'audiovisivo, relativamente al fondo per lo sviluppo degli investimenti, ai crediti d'imposta, ai contributi selettivi e al piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
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L'art. 118 DDL di Bilancio 2025 interviene sulla legge cinema recante disposizioni in materia di obiettivi generali e di tipologie di intervento a sostegno al cinema e all'audiovisivo.
La lettera a) del comma unico da cui è composto l'articolo 118 in commento reca tre modifiche all'articolo 12, ossia:
Preliminarmente, si fa presente che il comma 2 dell'art. 12 L. 220/2016, nell'elencare le tipologie di interventi di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo disciplinati dalla medesima legge, parla di “incentivi” solo in relazione a quelli, di natura fiscale, di cui alla propria lettera a), definendo, invece, gli altri interventi di sostegno, di cui alle proprie lettere b), c) e d), come “contributi”.
Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo
All'art. 13 L. 220/2016, viene eliminato qualsiasi riferimento alla straordinarietà dei Piani per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico, essendo entrambi divenuti ordinari.
Viene, inoltre, incrementato dal 15% al 30% il limite massimo delle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo da destinate ai contributi selettivi e ai contributi alla promozione. Infine, viene introdotto il nuovo comma 5-bis, il quale prevede che, le risorse stanziate per il finanziamento degli interventi della legge, laddove inutilizzate, possano essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.
Tax credit cinema
Le lettere c) e d) dell'articolo 118, recano modifiche, rispettivamente, agli artt. 15 e 21 L. 220/2016, in materia di crediti di imposta in favore del settore cinematografico e audiovisivo, meglio noti come “tax credit cinema”. Nello specifico, all'articolo 15 comma 2, viene eliminato il riferimento al carattere “ordinario” della prevista aliquota del credito d'imposta per le opere cinematografiche, specificando che l'aliquota del 40%, prevista per il credito d'imposta sia delle opere cinematografiche che delle opere audiovisive, sia il limite percentuale massimo.
Ulteriori modifiche sono state apportate all'art. 21 L. 220/2016, il quale era già stato modificato dalla legge di Bilancio 2024. In particolare al comma 5 del medesimo articolo viene ora previsto che, i decreti ministeriali attuativi sul tax credit possano stabilire i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al credito d'imposta riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e dei relativi proventi, precisando che tali proventi saranno assegnati allo Stato, ai fini di una successiva riassegnazione al Fondo per il cinema e l'audiovisivo, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera. Infine, viene modificata la previsione che disciplina il credito di imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al regista, sceneggiatore, attore e ad altre figure da individuare, circostanziando la disposizione e rimandando ai decreti attuativi l'individuazione dell'importo massimo, prendendo a riferimento quanto previsto dall'art. 23-ter DL 201/2011, avendo riguardo alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie.
Contributi selettivi
La lettera e) dell'articolo 118 reca due novelle all'art. 26 L. 220/2016, che reca la disciplina dei contributi selettivi concessi, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
I contributi in questione sono destinati, per una spesa massima di 500.000,00 euro annui a decorrere dal 2024, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualità artistica realizzati anche da imprese che non percepiscono i contributi automatici, nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.
Viene, inoltre, soppressa la disposizione di cui al comma 3, relativa alla concessione di contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, alle imprese cinematografiche e quelle audiovisive appartenenti a determinate categorie. Tali contributi erano destinati alle imprese beneficiarie individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra lo start-up e tra quelle che avevano i requisiti delle microimprese.
Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo
Preme ricordare che, l'art. 29 L. 220/2016, al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale, costituiva un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. Il contributo era concesso alle imprese di post produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.
L'articolo 118, interviene anche su tale articolo, mutando il piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo da straordinario a ordinario. In particolare, con la modifica apportata è prevista una dotazione annua pari a 3.000.000,00 di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di contributi a fondo perduto o finanziamenti agevolati finalizzati alla digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive.
Infine, la lettera g) del comma unico dell'articolo 118, reca una novella all'art. 32 L. 220/2016, che reca l'istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive. Si evidenzia che, l'iscrizione al citato Registro è obbligatoria per le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea. Con le nuove modifiche, è previsto che, la disciplina di dettaglio recante le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni, sia demandata non più, come prevede il testo vigente, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ma ad un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy.
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