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martedì 19/11/2024 • 06:00

Fisco ENTRO IL 2 DICEMBRE

Acconti d’imposta: il concordato biennale condiziona il versamento 2024

Considerato che il 30 novembre 2024 cade di sabato, il 2 dicembre scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte dovuto per il periodo d'imposta 2024. Diversamente dagli anni precedenti, l'acconto 2024 è caratterizzato dagli effetti dell'adesione o meno al concordato preventivo biennale.

di Francesco Barone - Dottore commercialista e Revisore legale

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Concordato preventivo biennale con dichiarazione integrativa

A seguito dell'entrata in vigore del DL 167/2024 (14 novembre 2024) che ha riaperto i termini per il concordato preventivo biennale (CPB), sono interessati dalle regole sugli acconti d'imposta anche i soggetti che vi aderiscono.

La riapertura riguarda i soli soggetti ISA che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024, ma che non hanno aderito, in prima istanza, al CPB.

Non sembra essere di ostacolo all'accesso al CPB, l'omessa presentazione della dichiarazione IRAP entro la suddetta data, dato che, le norme sulla riapertura, richiamano solo l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'adesione al CPB per i soggetti ISA deve avvenire entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa.

Sul punto occorre prestare attenzione, in quanto detta dichiarazione non deve contenere un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre 2024.

Poiché la disposizione richiama un minore imponibile, dove confluiscono tutte le categorie reddituali, la mera modifica della precedente dichiarazione attraverso, per esempio, un minor reddito derivante dalla locazione di un immobile, comporta il divieto di accesso al CPB riaperto. Il dato letterale della norma, quindi, comporta che il soggetto interessato dalla riapertura, in sede di presentazione della dichiarazione integrativa, deve considerare tutte le modifiche reddituali e non solo quelle attinenti al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, al fine di verificare la possibilità di accesso o meno al CPB.

Non possono usufruire dell'apertura i soggetti forfetari, anche se hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre scorso senza procedere all'adesione al CPB.

Non sarà possibile presentare una dichiarazione integrativa da parte dei soggetti che hanno già accettato il CPB entro lo scorso 31 ottobre, al fine di revocare la precedente scelta di adesione.

Inoltre, nessuna possibilità è data ai soggetti che presenteranno la dichiarazione dei redditi entro il 12 dicembre 2024 che, pur non essendo considerata omessa, tuttavia non hanno rispettato il termine perentorio del 31 ottobre 2024 per aderire al CPB (Circ. AE 17 settembre 2024 n. 18 par. 2.3).

Quanto alla presenza di debiti tributari e contributivi di importo superiore alla soglia di 5.000 euro esistenti al 31 dicembre 2023 che, com'è noto, impedisce l'accesso, si ritiene che i contribuenti possono aderire al CPB, purché, entro il 12 dicembre 2024, l'ammontare complessivo residuo si riduca al di sotto di detta soglia.

Da ultimo, si ricorda preliminarmente che l'art. 2-quater DL 113/2024, consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, di adottare un regime di ravvedimento che consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Il DL 167/2024, in sostanza, dispone che l'adesione al CPB entro il 12 dicembre 2024, permette di applicare le disposizioni previste per il regime speciale di ravvedimento in quanto l'adesione, anche se tardiva, si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

L'acconto 2024 e il concordato preventivo biennale

L'art. 20 D.Lgs. 13/2024, dispone che l'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Tuttavia, per agevolare i contribuenti, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, vale a dire il 2024:

  • se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico) che, nel nostro caso è il 2023, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 D.Lgs. 13/2024;
  • se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'art. 17 D.Lgs. 13/2024;
  • se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (cosiddetto metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

La disposizione prevede, inoltre, che le maggiorazioni dovute da chi adotta il cosiddetto metodo storico, sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.

In pratica, i soggetti ISA che hanno aderito al CPB, oltre agli importi relativi agli acconti dovuti con il metodo storico sulla base delle imposte sui redditi e dell'IRAP relative al periodo d'imposta 2023, devono versare (se dovuta) anche la maggiorazione, verificando gli importi esposti nel quadro P del modello CPB. Ne deriva che, se la differenza tra il rigo P06 e il rigo P04 è positiva, allora dovrà essere versato il 10% di maggiorazione.

Vale la stessa regola anche per l'IRAP, tenendo conto che la maggiorazione è del 3%. 

Esempio

Il quadro P del modello CPB di una S.r.l. contiene i seguenti dati: rigo P06 (reddito concordato 2024) euro 13.155,00 – rigo P04 (reddito dichiarato 2023) euro 8.545, 00= differenza euro 4.610,00.

Maggiorazione secondo acconto aliquota 10%: euro 4.610,00 * 10%= euro 461,00.

Per l'IRAP, rigo P08 (VPN 2024) euro 22.517,00 – rigo P05 (VPN dichiarata 2023) euro 17.851,00= differenza euro 4.666,00.

Maggiorazione secondo acconto aliquota 3%: euro 4.666,00*3%= euro 139,98.

Deve essere evidenziato, come peraltro chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella FAQ n. 1 dell'8 ottobre 2024, che se il soggetto che ha aderito al CPB non deve effettuare versamenti di acconto in base alle imposte relative al periodo d'imposta precedente (2023), è comunque obbligato a versare a titolo di acconto la maggiorazione entro il termine del 2 dicembre 2024.

Per il versamento della maggiorazione dell'acconto, è necessario utilizzare i codici tributo previsti dalla Ris. AE 19 settembre 2024 n. 48.

Gli acconti e i nuovi soggetti

Per coloro che aderiranno al CPB entro il 12 dicembre, l'acconto relativo al periodo d'imposta 2024, potrà essere versato usufruendo del ravvedimento operoso, riducendo così la sanzione applicabile, da calcolare tenendo conto della data ordinaria di versamento dell'acconto del 2 dicembre, versando nel più breve tempo possibile.

Riprendendo l'esempio precedente, considerando che, a seguito di adesione al CPB per come riaperto, gli acconti si versano entro la data del 6 dicembre 2024 anziché il 2 dicembre 2024, gli importi da pagare sono i seguenti:

Imposte sui redditi

SECONDO ACCONTO

CODICE TRIBUTO

IMPORTO

Maggiorazione 10%

4069

461,00

Interessi

1990

0,13

Sanzione

8918

1,54

TOTALE DA VERSARE

 

462,67

IRAP

SECONDO ACCONTO

CODICE TRIBUTO

IMPORTO

Maggiorazione 3%

4070

139,98

Interessi

1993

0,04

Sanzione

8907

0,47

TOTALE DA VERSARE

 

140,49

Si ricorda, infine, che le regole sul ravvedimento operoso, previste dall'art. 13 D.Lgs. 472/97, sono state modificate dall'art. 3 D.Lgs 87/2024 (decreto Sanzioni), non dimenticando che, alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, si applicano le nuove regole sulle sanzioni previste da quest'ultimo decreto.

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