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martedì 22/10/2024 • 06:00

Fisco DL ANTICIPI

Bonus ZES Unica: quali investimenti indicare nella dichiarazione integrativa

Il DL 155/2024 (c.d. Decreto Anticipi), recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli Enti territoriali, ha apportato alcune modifiche al Decreto Omnibus, relativamente agli investimenti da indicare nella dichiarazione integrativa in tema di bonus ZES.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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Bonus ZES: le modifiche del Decreto Anticipi L'art. 8 DL 155/2024 (DL Anticipi), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2024 n. 246, ha apportato alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per la ZES Unica. Vedi anche: DL Anticipi: le novità previste dal Decreto collegato alla Manovra 2025 del 21 ottobre 2024. In particolare, il terzo periodo dell'art. 1 c. 1 DL 113/2024 (c.d. Decreto Omnibus) è stato sostituito con una nuova formulazione in base alla quale, mediante la presentazione della comunicazione integrativa, potranno essere indicati anche gli investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria. Peraltro, l'art. 1 DL 113/2024 è stato integrato con un ulteriore comma, il 3-bis, in base al quale è previsto che, nel caso in cui il credito d'imposta fruibile dovesse risultare di ammontare pari al limite massimo previsto, mediante un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate verrà determinato l'ammontare massimo del credito residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti effettuati, rapportando l'importo delle eventuali risorse rimanenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta che sono stati indicati nelle comunicazioni integrative. La disciplina del bonus Il credito d'imposta per la ZES Unica prevede la possibilità di agevolare gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024 relativi all'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate all'interno della ZES Unica (ex art. 16 DL 124/2023) nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro (viceversa, non sono agevolabili i progetti di investimento aventi un costo complessivo di importo inferiore a 200.000 euro). Gli investimenti ammissibili sono quelli necessari per migliorare l'efficienza produttiva delle imprese nelle aree agevolate. Si tratta degli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES Unica. Rientrano nell'agevolazione anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'investimento è considerato effettuato al momento in cui i beni acquistati sono entrati nella disponibilità dell'impresa, come stabilito dalle norme contabili e fiscali del TUIR. Una volta completati gli investimenti, le imprese sono tenute ad inviare una comunicazione integrativa all'Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione, da trasmettere nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024, ha lo scopo di attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro il termine del 15 novembre 2024 e specificare l'ammontare del credito d'imposta maturato, includendo le fatture elettroniche relative agli acquisti effettuati. La comunicazione integrativa rappresenta un passaggio fondamentale per poter accedere al credito d'imposta. Infatti, sulla base della stessa, in base al numero di richieste ricevute e alle risorse finanziarie disponibili, l'Agenzia delle Entrate determinerà la percentuale di credito d'imposta effettivamente spettante a ciascuna impresa. A quest'ultimo riguardo si ricorda che in data 7 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato un ulteriore stanziamento di 1,6 miliardi di euro destinato al credito d'imposta ZES Unica. Questo stanziamento si è aggiunto alle risorse già previste per potenziare le agevolazioni fiscali per le imprese che operano nelle ZES, così da integrare la percentuale di riparto del credito originariamente fissata al 17,68%. Le imprese che avranno rispettato tutte le scadenze e condizioni potranno quindi usufruire del credito d'imposta fino alla percentuale massima che emergerà a dicembre 2024, ma l'utilizzo del credito sarà bloccato fino a quella data. Infatti, la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile sarà rideterminata secondo le regole stabilite dall'art. 1 DL 113/2024 e sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 12 dicembre 2024. ...

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