Il 19 ottobre 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 246 il DL 155/2024 (c.d. DL Anticipi) recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.
Tra le novità più importanti si segnala l'art. 7, il quale introduce rilevanti modifiche al DL 113/2024 conv. in L. 143/2024 (c.d. Decreto Omnibus) e, in tema di Riforma fiscale, al D.Lgs. 13/2024 contenente la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Le novità sul concordato preventivo biennale (art. 7)
L'art. 7 del DL Anticipi introduce all'art. 2-quater del Decreto Omnibus un nuovo comma, il 6-bis, il quale consente l'accesso al ravvedimento speciale per i soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono al CPB entro il 31 ottobre 2024, con un ammontare di ricavi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfettari, anche nel caso in cui, per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022, abbiano dichiarato:
una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell'art. 148 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020;
ovvero la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività ex art. 9-bis c. 6 lett. a) DL 50/2017 conv. in L. 96/2017.
Viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 6-ter, il quale prevede particolari criteri di calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento per le annualità in cui sussistono le circostanze sopra indicate. In particolare:
per le imposte sui redditi e le relative addizionali, la base imponibile dell'imposta sostitutiva deve essere costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%, mentre l'imposta sostitutiva deve essere determinata applicando a tale incremento l'aliquota del 12,5%;
per quanto riguarda l'IRAP, la base imponibile dell'imposta sostitutiva deve essere costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%, mentre l'imposta sostitutiva deve essere determinata applicando a tale incremento l'aliquota del 3,9%.
Viene, infine, introdotto il comma 6-quater, il quale prevede che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP, determinate con le modalità sopracitate, sono diminuite del 30%.
Conseguentemente a tali modifiche, al c. 10 dell'art. 2-quater del Decreto Omnibus è stata aggiunta un'ulteriore deroga alla possibilità di rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo a seguito del versamento dell'unica rata o nel corso del regolare pagamento rateale per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022. Tale rettifica, infatti, sarà concessa anche nel caso di dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al nuovo comma 6-bis.
Le modifiche al bonus ZES (art. 8)
L'art. 8 del DL Anticipi apporta alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per la Zona economica speciale per il Mezzogiorno (c.d. ZES unica). Il terzo periodo dell'art. 1, c. 1, del Decreto Omnibus è stato infatti sostituito con una nuova formulazione, secondo la quale mediante la comunicazione integrativa possono essere indicati anche gli ulteriori investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria. All'art. 1 citato viene introdotto anche un ulteriore comma, il 3-bis, il quale prevede che, nel caso in cui il credito d'imposta fruibile risulti pari al limite massimo previsto, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è determinato l'ammontare massimo del credito residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti di cui sopra, rapportando l'importo delle eventuali risorse rimanenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
Interventi economici in tema di investimenti e lavoro (artt. da 1 a 6)
L'art. 2 del DL Anticipi, rubricato “Rifinanziamento Ape sociale 2024”, prevede un incremento della relativa autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per il 2025, di 30 milioni per il 2026, di 50 milioni per il 2027 e di 10 milioni per il 2028.
L'art. 3 si occupa, invece, di misure in favore di grandi eventi, stanziando importanti cifre per il 2024:
per i Giochi del Mediterraneo di Taranto previsti per il 2026 ulteriori 25 milioni di euro;
per provvedere ai costi della XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024 ulteriori 4 milioni;
per il Giubileo della Chiesa Cattolica è stata autorizzata la spesa di 4 milioni;
per l'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina è stata autorizzata la spesa di 500.000 euro.
Con l'art. 5, il Legislatore ha incrementato di 3 milioni di euro il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con il resto della dirigenza pubblica.
In attuazione al PNRR, l'art. 6 prevede che, entro il 28 febbraio di ogni anno, le pubbliche amministrazioni debbano adottare un piano annuale dei flussi di cassa contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi riferibili a ciascun esercizio e che il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile debba verificarne il corretto adempimento. Sono inoltre indicate le modalità con le quali il MEF deve provvedere al trasferimento di risorse in via anticipata per supplire ad eventuali carenze di liquidità registrate dalle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR per la realizzazione di quest'ultime.
Infine, l'art. 1 del DL Anticipi incrementa anche le risorse e l'autorizzazione di spesa nei confronti di Rete ferroviaria italiana- RFI S.p.a., nonché le risorse e il fondo per gli investimenti di ANAS S.p.a., invece, l'art. 4 prevede ulteriori stanziamenti finalizzati alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Disposizioni in materia di enti territoriali (art. 9)
L'art. 9 prevede prevede il riconoscimento delle seguenti somme da riconoscere alle autonomie territoriali:
74.418.720 euro alla Regione siciliana, subordinatamente all'effettiva sottoscrizione dell'Accordo in materia di finanza pubblica, in relazione agli effetti finanziari dovuti alla revisione della disciplina IRPEF e delle detrazioni connesse all'attuazione della riforma fiscale di cui al D.Lgs. 216/2023;
5.491.000 euro alla Provincia autonoma di Trento relativamente al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per il 2013, in attuazione della Sentenza del TAR Lazio n. 9188/2023.
Fonte: DL 155/2024 (GU 19 ottobre 2024 n. 246)