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In tema di approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, il MEF con il DM 3 ottobre 2024 ha apportato modificazioni al DM 29 aprile 2024.

Le modifiche si sono rese necessarie per semplificare le modalità di recepimento delle prescrizioni del codice di condotta nell'ambito dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali dei contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.  

In particolare, nella versione del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2024, n. 132, l'articolo 1 prevede che il codice di condotta venga sottoscritto dall'Agenzia delle entrate e dai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo contestualmente all'ammissione al regime.

Per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del decreto, all'articolo 2 è stato, invece, previsto che il suddetto codice venga sottoscritto entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto.

Considerato che le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale hanno diretta efficacia nei confronti delle parti per tutti gli anni di permanenza nel regime, in quanto riepilogative dei doveri previsti dagli articoli 4 e ss. del decreto legislativo n. 128 del 2015, si ritiene che la sottoscrizione del codice, entro i termini indicati dal decreto, comporterebbe un inutile aggravio di oneri amministrativi per i contribuenti aderenti e per l'Agenzia delle entrate, e che è, pertanto, opportuno eliminare tale adempimento.  

Il decreto in oggetto si compone di un solo articolo, rubricato “Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2024”, il quale sostituisce gli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2024, n. 132.

Nello specifico, l'articolo 1, comma 1, lettera a) sostituisce l'articolo 1 del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, rubricato “Approvazione del codice di condotta”.

Il  comma 1 riproduce la disposizione, già contenuta nel decreto del 29 aprile 2024, secondo cui è approvato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Agenzia delle entrate e i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.  

Il comma 2 specifica che l'osservanza degli impegni contenuti nel codice di condotta di cui al comma 1 rientra tra i doveri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

Il comma 3 specifica che gli impegni reciprocamente assunti dall'Agenzia delle entrate e dai contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo vincolano i soggetti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione al regime di adempimento collaborativo è trasmessa all'Agenzia.  

Viene, dunque, eliminata la previsione, contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, secondo cui il codice di condotta viene sottoscritto tra Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo contestualmente all'ammissione al regime.  

L'articolo 1, comma 1, lettera b) sostituisce l'articolo 2 del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, rubricato “Disposizioni transitorie”, prevedendo che per i contribuenti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, il codice di condotta di cui all'articolo 1 impegna l'Agenzia delle entrate e i contribuenti aderenti al regime a partire dalla medesima data. Viene, dunque, eliminata la previsione, contenuta nell'articolo 2 del decreto del Ministro del 29 aprile 2024, secondo cui per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, il codice di condotta deve essere sottoscritto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto e comunque entro i centoventi giorni successivi. 

Fonte: DM MEF 3 ottobre 2024

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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