martedì 24/09/2024 • 06:00
Tra le novità approvate con emendamento al DDL Lavoro, vengono introdotte nuove cause di sospensione dei termini degli adempimenti tributari a tutela dei liberi professionisti, al ricorrere di particolari eventi impeditivi, in particolare il parto e il ricovero ospedaliero del figlio minorenne.
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Nel DDL Lavoro è previsto anche un pacchetto di misure a favore dei liberi professionisti, in termini di sospensione dei termini normativamente fissati per l'espletamento di determinati adempimenti tributari.
Si tratta più in particolare di una opportuna estensione di fattispecie già previste nel nostro ordinamento.
Per meglio comprendere ciò di cui si parla è quindi opportuno fare un passo indietro e analizzare il coacervo normativo compreso tra i commi 927 e 944 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di Bilancio per l'anno 2022.
Nei commi citati vengono disciplinate le fattispecie di sospensione dei termini inerenti agli adempimenti tributari stabiliti a favore della Pubblica Amministrazione, per i quali siano previste sanzioni pecuniarie e/o penali, in caso di inadempimento, al ricorrere di temporaneo impedimento – ma anche di decesso – del libero professionista.
La definizione di libero professionista
La definizione di libero professionista è rimessa alla lettera a del comma 933, secondo la quale il libero professionista è colui, persona fisica, che esercita come attività principale una tra quelle, rientranti nel concetto di lavoro autonomo, per le quali è prevista l'iscrizione ad un albo.
Ulteriore condizione che deve essere soddisfatta dal professionista è poi quella relativa alla sussistenza di un mandato professionale sussistente alla data di sopravvenienza dell'inabilità tutelata.
Condizioni sospensive
Il comma 927 prevede quali condizioni sospensive la malattia, l'infortunio (sia che lo stesso sia occorso per cause di lavoro, sia che sia assente tale connessione), la morte (come anche ripreso dai commi 934 e 935 della Legge di Bilancio per l'anno 2022) e l'inabilità permanente.
Una volta definite le condizioni al ricorrere delle quali può concretizzarsi la sospensione, la norma di riferimento si occupa di andare a declinare le tempistiche, e quindi le decorrenze e durate, delle citate sospensioni, a seconda del tipo di evento che si realizza.
In quest'ottica viene quindi ad esempio distinta la malattia a seconda che sia o meno previsto il ricovero ospedaliero, ovvero la sottoposizione a cure domiciliari.
In caso ad esempio di malattia alla quale consegue il ricovero ospedaliero, i termini sono sospesi dall'insorgenza dello stato patologico, sino a trenta giorni successivi dalla dimissione dalla struttura.
Come previsto dal comma 932, gli adempimenti sospesi debbono poi essere adempiuti entro il giorno successivo a quello nel quale termina la sospensione medesima.
La sospensione per il parto
Nel testo originario della legge di Bilancio 2024 veniva già prevista l'applicazione della disciplina preista in via generale dai commi 927 e seguenti, in ipotesi di interruzione della gravidanza collocata oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, con conseguente sospensione dei termini per gli adempimenti tributari fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione medesima.
Al ricorrere di tale fattispecie, la norma prevede un obbligo in capo alla lavoratrice libero – professionista di invio della documentazione attestante il complessivo scenario, entro il termine di quindi giorni dall'interruzione della gravidanza, secondo le modalità, le tempistiche ed i contenuti, sanciti al comma 935.
Nel Disegno di Legge Lavoro viene anzitutto novellato proprio il comma 937, andando ad integrare le fattispecie al ricorrere delle quali è ammessa la sospensione, anche con il parto.
Contestualmente viene introdotto l'arco temporale compreso tra l'ottavo mese di gravidanza ed i trenta giorni successivi al parto, quale nuova casistica di sospensione.
Parallelamente sopravvive anche l'interruzione della gravidanza tra le fattispecie al ricorrere delle quali si può concretizzare la sospensione, a patto che presenti le medesime caratteristiche già esaminate in precedenza.
Permangono inoltre gli obblighi di produzione documentale esaminati in precedenza, sia rispetto alle tempistiche che ai contenuti; nella fattispecie del parto, il termine di quindici giorni decorre dal parto medesimo.
Sospensione per il ricovero del figlio
Sempre il Disegno di Legge Lavoro intende poi introdurre un comma 937 – bis, con il quale la disciplina tutelante prevista dai commi compresi tra il 937 ed il 944 verrebbe estesa anche ai libero – professionisti interessati da ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne, ovvero per intervento chirurgico dello stesso.
Anche al ricorrere di tale ipotesi il testo del DDL prevede in ogni caso la necessità di ottemperare nel termine di quindici giorni dalle dimissioni del figlio dalla struttura ospedaliera all'invio della necessaria documentazione attestante tale fattispecie, secondo quanto previsto dal comma 935.
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