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venerdì 30/08/2024 • 06:00

Speciali ATTUAZIONE DELLA DELEGA

Sanzioni tributarie amministrative: novità in vigore da settembre

La Riforma fiscale ha apportato una radicale modifica a quasi tutte le sanzioni tributarie amministrative le cui misure edittali sono state ampiamente ridotte mediante nuove disposizioni che saranno applicate esclusivamente alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Una tabella mette a confronto le sanzioni ante 1° settembre con quelle post.

di Francesco Villante - Avvocato tributarista, esperto in accertamento e contenzioso

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  • Tempo di lettura 3 min.
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Con il D.Lgs. 87/2024 (Decreto Sanzioni) sono state apportate importanti modifiche alla disciplina delle sanzioni tributarie amministrative con l'intento, ben delineato nella legge delega, di rendere l'intero sistema sanzionatorio più equo ed ispirato al principio di proporzionalità. È importante sapere però che le disposizioni transitorie presenti nel Decreto Sanzioni hanno introdotto un'esplicita – e, quanto meno, anomala – deroga al principio del favor rei prevedendo che le sanzioni amministrative tributarie, sebbene più favorevoli per il contribuente, entreranno in vigore solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Nei prossimi mesi, quindi, contribuenti, professionisti e funzionari dell'A.F. dovranno porre attenzione al fatto che la vecchia e nuova disciplina delle sanzioni tributarie – ad eccezione di quelle penali per le quali, invece, si applicherà sempre il favor rei –  saranno entrambe applicabili con la necessità di individuare le misure sanzionatorie di volta in volta irrogabili in base al momento di consumazione della singola violazione.

Come cambia il D.Lgs. 471/97

Con particolare riferimento alle sanzioni relative alle imposte dirette ed IVA ex D.Lgs. 471/97, il legislatore ha apportato una radicale revisione di tutte le misure edittali, con abbandono delle sanzioni proporzionali minime e massime e con una generale riduzione dell'ammontare di ogni singola sanzione, avvicinandosi così ai parametri europei.

Dal 1° settembre per ogni singola sanzione irrogata potrà esserci un doppio ed alternativo regime, come evidenziato nella seguente tabella in cui, in relazione alle principali violazioni, vengono poste a confronto le sanzioni ante e post riforma:

Violazione

Fonte normativa

Sanzione ante 1° settembre

Sanzione post 1° settembre

Note

Omessa presentazione della dichiarazione

Art. 1 D.Lgs. 471/97 (imposte dirette) - Art. 2 D.Lgs. 471/97 (ritenute) - Art. 5 D.Lgs. 471/97 (IVA)

Sanzione che va dal 120% al 240% delle imposte dovute o delle ritenute non versate

Sanzione proporzionale fissa del 120 % con un minimo 250 euro

Nessuna modifica per la sanzione fissa in ipotesi di dichiarazione omessa senza imposte dovute: da 250 a 1.000 euro per la dichiarazione dei redditi e da 250 a 2.000 euro per la dichiarazione IVA e del sostituto di imposta.

Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma entro i termini per esercitare l'azione accertativa e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione del 75%

Dichiarazione infedele

Art.1 D.Lgs. 471/97 (imposte dirette) - Art. 2 D.Lgs. 471/97 (ritenute) - Art. 5 D.Lgs. 471/97 (IVA)

Sanzione dal 90% al 180% delle imposte dovute o delle ritenute non versate

Sanzione proporzionale fissa del 70% con un minimo di 150 o 250 euro per la dichiarazione del sostituto di imposta

Se la dichiarazione infedele emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini per esercitare l'azione accertativa e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione del 50%

Dichiarazione infedele fraudolenta

Art. 1 D.Lgs. 471/97 (imposte dirette) - Art. 2 D.Lgs. 471/97 (ritenute) - Art. 5 D.Lgs. 471/97 (IVA)

Sanzione dal 135% al 270% delle imposte dovute o delle ritenute non versate

Sanzione dal 105% al 140% delle imposte dovute o delle ritenute non versate

 

Dichiarazione infedele relativa a redditi prodotti all'estero

Art. 1 c. 8 D.Lgs. 471/97

Sanzione che va dal 90% al 180% delle imposte dovute o delle ritenute non versate aumentata di 1/3

Sanzione proporzionale fissa del 70% senza alcun aumento

 

Omessa/infedele fatturazione o documentazione delle operazioni imponibili (IVA)

Art. 6 c. 1 D.Lgs. 471/97

Sanzione dal 90% al 180% dell'imposta

Sanzione proporzionale in misura fissa del 70%

Sanzione fissa da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso sulla liquidazione periodica.

Il minimo di sanzione per ciascuna operazione relativamente alle violazioni in tema di fatturazione di operazioni imponibili, memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi e fatturazione di operazioni non imponibili/esenti/escluse laddove l'operazione non risulta nemmeno dalla contabilità ai fini delle imposte sui redditi, non è più di 500 ma di 300 euro

Omessa/infedele fatturazione o documentazione delle operazioni non imponibili o esenti (IVA)

Art. 6 c. 2 D.Lgs. 471/97

Sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo

Sanzione proporzionale in misura fissa del 5%

Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000

Omessa/infedele memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi (IVA)

Art. 6 c. 2 bis D.Lgs. 471/97

Sanzione dal 90% al 180% dell'imposta

Sanzione proporzionale fissa del 70%

 

Indebita detrazione IVA

Art. 6 c. 6 D.Lgs. 471/97

Sanzione in misura del 90% dell'imposta

Sanzione in misura del 70% dell'imposta

Dal 1° settembre 2024 varrà la nuova regola secondo cui, a differenza del regime precedente durante il quale si applicavano due sanzioni, la sanzione per indebita detrazione sarà assorbita da quella prevista per la presentazione della dichiarazione infedele   

Addebito di IVA non dovuta

Art. 6 c. 6 D.Lgs. 471/97

In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro

In caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro

Acquisti senza ricezione di fattura - regolarizzazione del cessionario/committente

Art. 6 c. 8 D.Lgs. 471/97

Il cessionario/committente che, nei termini e alle condizioni di legge, non regolarizza l'operazione è punito, salva la responsabilità del cedente/prestatore, con una sanzione pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro

Il cessionario/committente che, nei termini e alle condizioni di legge, non regolarizza l'operazione è punito, salva la responsabilità del cedente/prestatore, con una sanzione pari al 70% dell'imposta, con un minimo di 250 euro

Introdotta nuova procedura di regolarizzazione: il cessionario/committente deve comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

E' escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile

Reverse charge

Art. 6 c. 9 bis e ss. D.Lgs. 471/97

  • Mancata inversione contabile viene punita con sanzione fissa da 500 a 20.000 euro
  • mancata inversione contabile, se l'operazione non risulta nemmeno dalla contabilità ai fini delle imposte sui redditi è prevista la sanzione dal 5%  al 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro

  • Mancata inversione contabile viene punita con sanzione fissa da 500 a 10.000 euro
  • mancata inversione contabile, se l'operazione non risulta nemmeno dalla contabilità ai fini delle imposte sui redditi la sanzione è del 5% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro

Introdotte alcune modifiche anche in relazione alle violazioni commesse in presenza di operazioni inesistenti

Mancata esportazione/cessione intracomunitaria nei 90 giorni 

Art. 7 c. 1 D.Lgs. 471/97

Sanzione dal 50% al 100% del tributo

Sanzione proporzionale fissa del 50%

 

Operazioni senza imposta in assenza della dichiarazione di intento/splafonamento

False dichiarazioni in dogana

Art. 7 c. 3, 4, 5 D.Lgs. 471/97

Sanzione dal 100% al 200% del tributo, fermo l'obbligo di pagamento del medesimo

Sanzione proporzionale fissa del 70%

 

Omessi/tardivi versamenti

Art. 13 c .1 D.Lgs. 471/97

Sanzione del 30% del tributo

Sanzione del 25% del tributo

 

Indebite compensazioni di crediti non spettanti/inesistenti

Art. 13 c. 4 e 5 D.Lgs. 471/97

  • crediti inesistenti: sanzione dal 100% al 200% del credito
  • crediti non spettanti: sanzione del 30% del credito

  • crediti inesistenti: sanzione del 70% del credito
  • la suddetta sanzione del 70% è aumentata dalla metà al doppio in presenza di condotta fraudolenta
  • crediti non spettanti: sanzione del 25% del credito

Introdotte nuove definizioni di crediti inesistenti e non spettanti che, sulla base del tenore letterale della legge, dovrebbero valere solo per le violazioni commessi dal 1° settembre. Sembrerebbe potersi affermare, tuttavia, che esse costituiscano specificazioni interpretative potenzialmente applicabili anche retroattivamente

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Paolo Parisi

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