Come evidenziato la nuova norma è volta a modificare e integrare la disciplina suoi controlli delle attività economiche.
L'art. 3 D.Lgs. 103/2024 individua e disciplina il sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio basso, prevedendo un processo di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito ai seguenti ambiti omogenei: protezione ambientale, igiene e salute pubblica, sicurezza pubblica, tutela della fede pubblica e sicurezza dei lavoratori.
Lo standard di rischio basso è elaborato mediante norme tecniche o prassi di riferimento idonee è associato ad un Report certificativo, che è rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell'Associazione di cooperazione europea per l'accreditamento (EA).
Di particolare interesse risultano gli indici su cui si basa la determinazione di un rischio basso:
a) il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del
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