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La vicenda processuale La pronuncia della sentenza n. 18377/2024 (depositata il 5 luglio 2024) in commento veniva occasionata dalla proposizione di un ricorso per cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi di doglianza, di cui la dedotta violazione/falsa applicazione da parte della C.T.R. della Puglia degli artt. 25, c. 2, D.Lgs. 241/1997, 34, c. 1, L. 388/2000 e 13 c. 4, D.Lgs. 471/1997. Gli avvicendamenti relativi ai giudizi di merito che hanno preceduto l'instaurazione del giudizio di legittimità possono essere sintetizzati come di seguito. Nel corso di un controllo fiscale condotto nei confronti di una società, l'Amministrazione finanziaria accertava che per tre periodi di imposta consecutivi, il 2009, il 2010 e il 2011, la contribuente avesse compensato dei crediti Iva orizzontalmente, quindi avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 17, c. 1, D.Lgs. 241/1997, in violazione del limite massimo imposto ratione temporis dall'art. 34, c. 1, primo periodo, L. 388/2000. Quest'ultimo, ai tempi dell'avvenuta compensazione, prevedeva testualmente che, a far data dal 1° gennaio 2001, i crediti di imposta maturati in ciascun anno solare potessero essere compensati entro il limite massimo di 1 miliardo di lire (516.546,90 euro). Il superamento della soglia massima veniva contestato sulla base del fatto che, per l'anno 2009, ...

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