lunedì 08/07/2024 • 06:00
La Cassazione, con sentenza 5 luglio 2024 n. 18377, cavalcando un indirizzo giurisprudenziale già inaugurato in passato dai Giudici di legittimità, riconosce portata di abolitio criminis parziale ed efficacia retroattiva alle disposizioni che hanno apportato un innalzamento della quota massima di compensabilità orizzontale dei crediti IVA per ciascun periodo d'imposta.
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La vicenda processuale
La pronuncia della sentenza n. 18377/2024 (depositata il 5 luglio 2024) in commento veniva occasionata dalla proposizione di un ricorso per cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi di doglianza, di cui la dedotta violazione/falsa applicazione da parte della C.T.R. della Puglia degli artt. 25, c. 2, D.Lgs. 241/1997, 34, c. 1, L. 388/2000 e 13 c. 4, D.Lgs. 471/1997.
Gli avvicendamenti relativi ai giudizi di merito che hanno preceduto l'instaurazione del giudizio di legittimità possono essere sintetizzati come di seguito. Nel corso di un controllo fiscale condotto nei confronti di una società, l'Amministrazione finanziaria accertava che per tre periodi di imposta consecutivi, il 2009, il 2010 e il 2011, la contribuente avesse compensato dei crediti Iva orizzontalmente, quindi avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 17, c. 1, D.Lgs....
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