Compensazioni: novità dal 1° luglio
Dal 1° luglio 2024, è esclusa la possibilità di effettuare compensazioni se il contribuente ha debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.
Il Decreto Agevolazioni fiscali, art. 4 c. 2 DL 39/2024, riscrive la disposizione prevista dalla Legge di bilancio 2024, prevedendo che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'art. 1 c. 421-423 L. 311/2004, n. 311, e dell'art. 38-bis DPR 600/73, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/97, fatta eccezione per alcuni crediti (lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione).
Rispetto alla precedente stesura della norma, con la novella, è stato precisato che, le iscrizioni a ruolo e i carichi affidati agli agenti della riscossione, devono riguardare atti emessi dall'Agenzia delle entrate, ricomprendendo anche gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti.
La precisazione che il divieto di compensazione, entro il limite suddetto, riguarda solo i debiti erariali per importi attinenti all'Agenzia delle Entrate, è confermata anche dal fatto che rimane la possibilità di compensare crediti e debiti relativi:
ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Altra importante precisazione concerne la previsione che il divieto di compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Ravvedimento speciale
Scade il 1° luglio (il 30 giugno è domenica) il versamento della sesta rata della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di ravvedimento speciale previsto dall'art 1, c. da 174 a 178, della L. n. 197/2022 per chi ha scelto il versamento rateale.
Sul punto si ricorda che:
è stato prorogato dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024 il termine per il perfezionamento del ravvedimento speciale delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022;
è stato previsto che i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni (ravvedimento speciale), riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i soggetti di sopra possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a 5 delle 8 rate previste dall'art. 1, c. 174, della legge di bilancio 2023, e le 3 rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini del 30 giugno 2024 (1° luglio), 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.
Rottamazione quater
L'art. 1 c. 231-252 L. 197/2022 ha introdotto la definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La definizione si concretizza attraverso il pagamento del dovuto in un'unica soluzione, oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Il 31 luglio 2024, quindi, scade la 5° rata, per coloro i quali hanno aderito alla citata rottamazione e sono in regola con il pagamento delle precedenti quattro rate. Sono previsti i 5 giorni di tolleranza, quindi il pagamento può essere effettuato massimo entro il 5 agosto.
Concordato preventivo biennale forfetari
I contribuenti forfetari nell'anno 2023, che hanno intenzione di aderire al concordato preventivo biennale, avranno la possibilità di determinare il reddito concordato con i programmi informatici che saranno messi a disposizione entro il 15 luglio 2024.
Concordato preventivo biennale: versamento delle imposte
I soggetti che applicano gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.
Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio, nonché quelli che applicano il regime forfetario, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR.
Adeguamento del magazzino
La Manovra 2024 riconosce agli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio la facoltà, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, di adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 92 (Variazioni delle rimanenze) del TUIR.
L'adeguamento consiste nell'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi e nella registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente.
In caso di eliminazione delle rimanenze, l'adeguamento comporta il versamento dell'IVA e dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta IRES e dell'IRAP, in misura pari al 18 per cento. Per l'iscrizione delle maggiori quantità l'adeguamento comporta esclusivamente il versamento della suddetta imposta sostitutiva.
Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.
Ne consegue che, salvo proroghe, il 1° luglio scade il versamento della prima rata relativa all'adeguamento richiamato.
Documentazione modello 730
Il contribuente che si rivolge a un CAF o a un professionista abilitato, deve consegnare oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.
In caso di presentazione del modello 730 precompilato senza modifiche, il contribuente non deve esibire la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all'Agenzia delle entrate. Al contrario, in caso di presentazione del modello 730 con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione, con la sola eccezione della documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata.
Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il CAF o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle entrate
Entro il 15 settembre, il CAF o il professionista abilitato trasmettono il modello 730 per la documentazione presentata dal 16 luglio al 31 agosto.
Trasmissione modello 730
Scade il 23 luglio il termine per la trasmissione, da parte di un CAF o di un professionista abilitato, del modello 730, con riguardo alla suddetta documentazione presentata dal 21 giugno al 15 luglio.