In tema di concordato preventivo biennale, tra le novità approvate dal Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2024 vi è la previsione secondo cui l'Agenzia delle entrate dovrà mettere a disposizione del contribuente, o dell'intermediario, entro il 15 aprile (non più entro il 1° aprile) di ciascun anno, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta.
Per il 2024 i programmi informatici sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall'anno 2023.
Il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.
Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'art. 11 D.Lgs. 1/2024.
Sono state poi inserite le seguenti lettere all'interno dell'art. 11 c. 1 lett. b) D. Lgs. 13/2024, in base ai quali:
con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, occorre aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni (b-bis);
è possibile aderire, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'art. 1 c. da 54 a 89 L. 190/2014 (b-ter).
In materia di concordato preventivo biennale sono state previste anche norme di semplificazione, in particolare per quanto attiene al versamento del secondo acconto che potrà avvenire, per coloro che aderiranno, con modalità forfettizzate sulla differenza tra il reddito concordato e quello del periodo precedente. Inoltre, è stata prevista l’inclusione delle perdite su crediti fra gli elementi che riducono il reddito concordatario.
Anche in materia di razionalizzazione degli adempimenti, l'Esecutivo ha approvato novità rilevanti, fra le quali la messa a regime al 31 ottobre del termine di presentazione delle dichiarazioni, termine che per l’anno 2024 coinciderà anche con quello per l’eventuale adesione al concordato preventivo. Dal 2025 il termine per l’adesione al concordato preventivo viene fissato al 31 luglio, concedendo un mese in più ai contribuenti per le necessarie valutazioni. Inoltre, il versamento del saldo 2023 e della prima rata di acconto 2024 per la platea dei soggetti ISA e forfettari potrà avvenire entro il 30 agosto con la maggiorazione dello 0,4%.
Novità per la determinazione degli acconti
In tema di determinazione degli acconti, il Consiglio dei Ministri ha previsto che l'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:
se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 15 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente;
se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente;
se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
La determinazione degli acconti nel regime forfettario
Sempre in tema di determinazione degli acconti, per coloro che si trovano nel regime forfettario, la novità sta nel prevedere che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato sia determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:
se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 12 per cento ovvero al 4 per cento nel caso di cui all'art. 1 c. 65 L. 190/2014, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente;
se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. La maggiorazione è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.
Cessazione del concordato
Le novità approvate dal Consiglio dei Ministri prevedono nuove ipotesi di cessazione del concordato. Nel dettaglio, il concordato cessa di avere efficacia qualora:
se il contribuente aderisce al regime forfetario di cui all'art. 1 c. da 54 a 89 L. 190/2014 (b-bis);
la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'art. 5 TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale (b-ter).
Tali nuove ipotesi si aggiungono a quelle già previste dall'art. 21 D.Lgs. 13/2024, secondo cui il concordato non è più efficace:
se cessa l'attività;
se modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che per la nuova attività non si applichi l'ISA.
Decadenza dal concordato: debenza o meno delle imposte e contributi?
In caso di decadenza dal concordato, la novità legislativa prevede che restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.