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venerdì 28/06/2024 • 06:00

Fisco DALLA DRE DELLE ENTRATE

Regime impatriati prorogabile in assenza di fruizione nell’ultimo anno

Il regime degli impatriati è prorogabile anche per i lavoratori, rientrati prima del 30 aprile 2019, che non hanno goduto del beneficio fiscale nell'ultimo anno del quinquennio. L'imposta sostitutiva va commisurata al reddito oggetto di agevolazione dell'ultimo periodo in cui si è fruito del regime.

di Marcello Ascenzi - Dottore commercialista

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Il lavoratore che ha trasferito la residenza nel 2019, prima del 30 aprile 2019, e che negli ultimi anni del quinquennio agevolabile non ha lavorato in Italia, pur mantenendo la residenza fiscale nel territorio nazionale, ha comunque la possibilità di esercitare l'opzione per la proroga del regime degli impatriati, pagando l'imposta sostitutiva relativa all'ultimo anno oggetto di agevolazione del primo quinquennio.

La proroga è ammessa qualora il lavoratore soddisfi le seguenti condizioni: iscrizione all'AIRE, o la cittadinanza di Stati membri dell'Unione europea; il beneficio del regime alla data del 31 dicembre 2019; il pagamento dell'imposta sostitutiva pari al 5% o 10% in funzione di ulteriori requisiti.

Le richiamate indicazioni sono fornite dalla risposta a interpello della Direzione Regionale Lombardia AE 1° giugno 2024, in corso di pubblicazione.

Assenza di fruizione del regime

Il regime degli impatriati può essere prorogato dai lavoratori che hanno trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019, in presenza di taluni requisiti, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva entro il 1° luglio 2024. L'imposta sostitutiva, pari al 5% o al 10% in funzione di talune condizioni, è commisurata ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia e oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.

Nella generalità dei casi, quindi, il reddito cui commisurare l'imposta sostitutiva per prorogare il regime, per coloro che hanno terminato nel 2023 il quinquennio, è quello oggetto di agevolazione percepito nel 2023. Nel caso, tuttavia, il reddito del 2023 non sia stato prodotto in Italia dal lavoratore residente in Italia e, dunque, escluso dall'agevolazione, perché il lavoratore ha svolto attività all'estero per più di 183 giorni, l'imposta sostitutiva andrà commisurata al reddito percepito nell'ultimo periodo oggetto di agevolazione.

Tale interpretazione è stata conferma nella richiamata risposta a interpello della Direzione Regionale Lombardia ove si è rilevato che, tenuto conto della ratio dell'agevolazione impatriati volta a favorire il radicamento nel territorio dello Stato, è possibile esercitare l'opzione per l'applicazione del regime speciale per un ulteriore quinquennio al lavoratore che nell'ultimo anno non ha lavorato in Italia e, dunque, non ha goduto del regime.

La richiamata interpretazione, fondata sulla ratio legis della disposizione agevolativa, potrà essere estesa a situazioni simili, come per esempio al caso del lavoratore che non ha fruito del regime nell'ultimo anno del quinquennio perché rimasto disoccupato.

In tali situazioni, l'imposta sostitutiva per esercitare l'opzione dovrà essere calcolata prendendo a riferimento i redditi di lavoro dipendente, oggetto del beneficio fiscale, prodotti in Italia nell'ultimo anno del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione nel quale il contribuente ha realizzato redditi rientranti nell'ambito di applicazione del regime.

Proroga con imposta sostitutiva

Le disposizioni applicabili ai lavoratori impatriati rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019, consentono di prorogare il regime per un ulteriore quinquennio, come stabilito dall'art. 5 c. 2-bis del DL 34/2019.

La proroga è possibile in presenza congiuntamente delle seguenti condizioni:

  • iscrizione all'AIRE, per i cittadini italiani, oppure cittadinanza di Stati membri dell'Unione europea;
  • beneficiare, alla data del 31.12.2019, delle agevolazioni per gli impatriati;
  • pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia e oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione;

L'imposta per la proroga, da pagare entro la data di pagamento delle imposte sul reddito ossia quest'anno entro il 1° luglio 2024, è pari al:

  • 10% dei redditi oggetto di agevolazione nel periodo di imposta precedente quello di esercizio dell'opzione, se il lavoratore al momento dell'opzione ha un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è divenuto proprietario di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento;
  • 5% dei redditi oggetto di agevolazione nel periodo di imposta precedente quello di esercizio dell'opzione, se il lavoratore al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è divenuto proprietario di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia entro gli stessi termini indicati al punto precedente.

L'abitazione può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

In presenza delle condizioni appena illustrate, il lavoratore può esercitare l'opzione per prorogare il trattamento di favore per un ulteriore quinquennio, anche se nell'ultimo anno o negli ultimi due anni del periodo agevolabile non ha goduto del regime.

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