Il regime degli impatriati si proroga di diritto, per i contribuenti che hanno fatto accesso al beneficio fiscale nell'anno di imposta 2019, purché abbiano trasferito la residenza in Italia nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019. Diversamente, i lavoratori che hanno fatto accesso al regime degli impatriati nel 2019, ma hanno spostato la residenza prima del 30 aprile 2019, dovranno effettuare il pagamento dell'imposta sostitutiva per poter prorogare di cinque anni il regime fiscale di favore entro la data del 1° luglio 2024.
La proroga che opera di diritto, senza dover effettuare alcun pagamento, è ammessa in presenza di talune condizioni, diverse da quelle richieste per la proroga a pagamento.
Il quadro, quindi, si caratterizza per la diversa modalità di proroga per i lavoratori che hanno fatto accesso al regime nel 2019 ove la data del trasferimento in Italia, prima o dal 30 aprile 2019, fa da spartiacque tra due procedure che consentono di estendere di cinque anni il beneficio del regime degli impatriati.
Le seguenti note, prendendo spunto da una risposta a interpello della Direzione Regionale Lombardia AE del 1° giugno 2024, in corso di pubblicazione, si soffermano su alcuni aspetti legati alla proroga del regime degli impatriati.
Lavoratori rientrati prima del 30 aprile 2019
Le disposizioni applicabili ai lavoratori impatriati rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019, contenute nell'art. 16 D.Lgs. 147/2015 nel teso in vigore precedentemente alle modifiche apportate dall'art. 5 del DL 34/2019, conv. L. 58/2019, prevedono un periodo di agevolazione pari a cinque anni. Pertanto il lavoratore rientrato in Italia che ha beneficiato dal 2019 del regime degli impatriati conclude il quinquennio nel 2023.
I lavoratori impatriati, rientrati prima del 30 aprile 2019, possono prorogare per un ulteriore quinquennio il regime, come previsto dall'art. 5 c. 2-bis del DL 34/2019. L'art. 5 c. 2-bis del DL 34/2019 precisa che le regole di proroga riguardano solo i lavoratori rientrati prima del 30 aprile 2019. I lavoratori rientrati dal 30 aprile 2019 sono soggetti, infatti, alle regole in vigore dall'anno fiscale 2020, come prevede l'art. 5 c. 2 del DL 34/2019, modificato dall'art. 13-ter, c. 1, del D.L. 124/2019, conv. L. 157/2019.
L'unica particolarità per coloro che hanno trasferito la residenza dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, rispetto a coloro che hanno trasferito la residenza nel 2020, è data dalla fruizione dell'agevolazione con riduzione dell'imponibile al 50%, in attesa che venga istituito con apposito DM il “Fondo controesodo”, come conferma la Circ. AE 28 dicembre 2020 n. 33/E (cfr. § 2.1).
La proroga per coloro che hanno trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019 è possibile in presenza congiuntamente delle seguenti condizioni:
iscrizione all'AIRE, per i cittadini italiani, oppure cittadinanza di Stati membri dell'Unione europea;
beneficiare, alla data del 31.12.2019, delle agevolazioni per gli impatriati;
pagare un'imposta pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia e oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione;
L'imposta per la proroga, da pagare entro la data di pagamento delle imposte sul reddito ossia quest'anno entro il 1° luglio 2024, è pari al:
10% dei redditi oggetto di agevolazione nel periodo di imposta precedente quello di esercizio dell'opzione, se il lavoratore al momento dell'opzione ha un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è divenuto proprietario di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento;
5% dei redditi oggetto di agevolazione nel periodo di imposta precedente quello di esercizio dell'opzione, se il lavoratore al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è divenuto proprietario di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia entro gli stessi termini.
L'abitazione può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Le illustrate regole valgono solo per i soggetti rientrati prima del 30 aprile 2019, come confermato dall'Agenzia delle entrate nel richiamato interpello in attesa di pubblicazione. La proroga di diritto, senza effettuare alcun pagamento, vale per i soggetti rientrati dopo il 30 aprile 2019, in presenza di condizioni diverse.
Proroga di diritto
La proroga di diritto riguarda i lavoratori rientrati dal 30 aprile 2019 che non possono utilizzare le regole previste per i lavoratori rientrati prima del 30 aprile 2019, anche se queste ultime sarebbero più favorevoli.
La proroga per ulteriori cinque periodi di imposta per coloro che sono rientrati dal 30 aprile 2019 si ha, alternativamente, nel caso di:
lavoratori divenuti proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia, entro e non oltre i primi 5 periodi di imposta di fruizione del regime, oppure nei dodici mesi precedenti al trasferimento; oppure
lavoratori abbiano almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo.
L'abitazione può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli anche in comproprietà.
Il caso del richiamato interpello in corso di pubblicazione conferma l'impossibilità di accedere alla proroga da parte del lavoratore, rientrato dopo il 30 aprile 2019, che abbia acquistato una abitazione dopo lo scadere del quinquennio, nei 18 mesi dal perfezionamento della proroga, in quanto tale regola trova applicazione esclusivamente ai lavoratori rientrati prima del 30 aprile 2019.