In un contesto storico caratterizzato da significativa incertezza, derivante dalle nuove esigenze che stanno emergendo in un mercato del lavoro in continua evoluzione, il settore produttivo richiede con urgenza strumenti di flessibilità nella gestione delle risorse umane.
Questa è una delle tematiche principali affrontate al Festival del Lavoro 2024, che termina oggi a Firenze.
La richiesta di flessibilità si sviluppa in molteplici direzioni. In periodi di intensa attività, ad esempio, le aziende possono valutare un incremento delle ore lavorative, sfruttando al meglio le opportunità di crescita. Al contrario, nei momenti di rallentamento, è possibile ridurre l'impegno lavorativo. Una delle modalità più efficaci in tal senso è l'utilizzo dell'orario multiperiodale. Parallelamente, l'adozione di tipologie contrattuali flessibili consente alle aziende di adattarsi rapidamente alle mutevoli esigenze del mercato. Contratti a tempo parziale con clausole elastiche, ad esempio, permettono di variare il carico di lavoro in base alle necessità senza compromettere la stabilità lavorativa del dipendente. In aggiunta a tali modalità, l'introduzione di sistemi di lavoro da remoto può aumentare ulteriormente la flessibilità, permettendo ai dipendenti di lavorare in modo efficace da differenti luoghi e in orari diversi, adattandosi sia alle loro esigenze personali sia a quelle aziendali.
Strumenti normativi per la flessibilità del rapporto di lavoro
L'articolo 3 D.lgs. 66/2003, definisce quale orario normale di lavoro le 40 ore settimanali, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, che possono stabilire una durata inferiore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni in un periodo non superiore all'anno.
Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, tuttavia, la prestazione di lavoro può essere svolta anche a tempo parziale (c.d. part-time), la cui disciplina è contenuta nel D.Lgs. 81/2015. Non si tratta di una tipologia contrattuale a sé stante, ma di una forma di occupazione flessibile con un particolare regime dell'orario di lavoro, inferiore rispetto a quello ordinario a tempo pieno così come individuato dalla normativa vigente o da quello comunque determinato dalla contrattazione collettiva.
Vi è altresì la possibilità di introdurre e regolamentare in azienda l'orario multiperiodale. Questa modalità è applicabile allorché la programmazione dell'organizzazione del lavoro permetta di prevedere anticipatamente le fluttuazioni dei carichi di lavoro in funzione delle variazioni dell'attività produttiva. Ciò consente, in determinati periodi, un incremento delle ore lavorative e, in altri, una riduzione dell'orario, con una successiva compensazione quantitativa delle ore lavorate nell'arco dell'anno.
In tale contesto, un ulteriore strumento di flessibilità è rappresentato dal lavoro agile che, come noto, rappresenta una particolare modalità di esecuzione della prestazione di lavoro finalizzata ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. La disciplina di riferimento è la Legge 81/2017 secondo la quale tale istituto è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il lavoro da remoto, tuttavia, può essere effettuato non soltanto ricorrendo al lavoro agile, ma anche tramite il telelavoro, introdotto nel nostro ordinamento dall'Accordo Interconfederale sottoscritto da Organizzazioni datoriali e dei lavoratori in data 9 giugno 2004, e di recepimento dell'Accordo Quadro europeo sul medesimo tema concluso in data 16 luglio 2002. Tale istituto rappresenta una modalità organizzativa e/o esecutiva del lavoro, che si avvale delle tecnologie dell'informazione all'interno di un contratto o di un rapporto di lavoro che si caratterizza per l'attuazione sistematica e regolare delle attività lavorative esternamente ai locali aziendali.
Incremento della produttività
L'efficacia dell'implementazione di forme contrattuali flessibili è subordinata al mantenimento di un equilibrio giuridico e operativo, condizione necessaria per il raggiungimento di obiettivi produttivi e di benessere dei lavoratori. È fondamentale, dunque, instaurare un dialogo costante e costruttivo tra tutti i soggetti coinvolti, fondando le relazioni lavorative sulla fiducia reciproca e sulla trasparenza negoziale. Le imprese che adottano con attenzione le modalità di lavoro flessibile rilevano spesso un incremento significativo nella produttività e una diminuzione dei costi operativi. Questo risultato non solo migliora la competitività aziendale sul mercato, ma favorisce anche un ambiente lavorativo più soddisfacente per i dipendenti. Parimenti, i lavoratori che si avvalgono di tali schemi contrattuali godono di un maggiore equilibrio tra gli impegni lavorativi e la vita personale, contribuendo a una riduzione dello stress e a un aumento del benessere psicofisico. In conclusione, la progettazione e l'applicazione di politiche lavorative che privilegiano la flessibilità, pur sempre nel rispetto dei principi normativi vigenti e delle necessità operative, rappresentano strategie imprescindibili per le imprese che desiderano crescere in un mercato in continua evoluzione e per i lavoratori che aspirano a una qualità della vita professionale e personale ottimale.
Giuffrè Francis Lefebvre è presente anche quest'anno al Festival del Lavoro 2024, in programma a Firenze dal 16 al 18 maggio 2024 presso la Fortezza da Basso.
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