lunedì 13/05/2024 • 06:00
Il 13 maggio 2024 è il termine ultimo per comunicare le proprie osservazioni o modifiche in relazione alle proposte di Testi Unici elaborate dal MEF e dall'Agenzia delle Entrate per riordinare il sistema fiscale. Dopo tale data si attende la pubblicazione dei contributi pervenuti.
La riforma tributaria italiana attualmente in itinere rappresenta uno dei cambiamenti più significativi del sistema fiscale italiano degli ultimi decenni. L'introduzione dei nove Testi Unici fiscali è una misura chiave di questa riforma, volta a semplificare, razionalizzare e rendere più trasparente il corpus legislativo in materia tributaria. In attuazione della delega conferita dall'articolo 21, comma 1 della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (Legge Delega), il Governo dovrà attenersi a principi e criteri direttivi ben definiti per il riordino della normativa tributaria e concludere l'iter legislativo entro agosto 2024. Tra gli indirizzi descritti dalla delega figurano la “puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei”, il “coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti” al fine di migliorarne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché, da ultimo, la possibile “abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali”. È dunque in tale contesto che si inseriscono i nove Testi Unici oggetto di consultazione pubblica, volti a razionalizzare aree cruciali del sistema tributario: dalle imposte sui redditi, imposte indirette, quali IVA, imposta di registro e altri tributi indiretti, sino alla normativa in materia di accertamento, riscossione, sanzioni tributarie amministrative e penali e contenzioso tributario. La procedura di consultazione pubblica, in scadenza il 13 maggio 2024, introduce un cambiamento sostanziale nell'attuazione delle politiche fiscali in Italia. Seguendo un approccio partecipativo, il Governo si è aperto a ricevere direttamente dai cittadini e dai professionisti del settore, contributi e osservazioni in merito alle modalità con cui le leggi fiscali dovrebbero essere strutturate e implementate. Le conseguenze della consultazione pubblica Al termine della consultazione pubblica, l'Agenzia delle Entrate pubblicherà i commenti e contributi pervenuti, con l'esclusione di quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione. Il successo di questa iniziativa sarà determinato non solo dall'efficacia con cui i contributi verranno incorporati nelle versioni finali dei Testi Unici, ma anche dalla capacità di riorganizzare in modo corretto e congruente l'intero corpus normativo tributario, attuale e futuro, con particolare riferimento alle disposizioni che verranno approvate in seno alla riforma fiscale. E ciò non senza profili di complessità. Basti considerare, infatti, che la pubblicazione dei nuovi Testi Unici, da concludere “entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore” della Legge Delega, dovrà necessariamente coordinandosi con i decreti legislativi di riforma fiscale approvati medio tempore (attualmente 8 pubblicati in Gazzetta Ufficiale), da adottare complessivamente entro il più lungo termine di “ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Ancora, il quadro normativo in ambito tributario si presenta già oggi estremamente articolato, ricco di rinvii normativi che dovranno essere necessariamente recepiti in ciascun Testo Unico. Per tale ragione, l'introduzione di nuovi Testi Unici, seppur volti a semplificare l'odierna struttura normativa, potrebbe non arginare il rischio che l'approccio puramente compilativo di tali testi legislativi non affronti adeguatamente la complessa articolazione del sistema attuale. Imposte sui redditi La proposta di Testo Unico in materia di imposte sui redditi (delle persone fisiche e delle società), nell'intento di raccogliere e sistematizzare le disposizioni contenute nel TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) con quelle emanate successivamente e non confluite nel corpo dello stesso, si propone di raccogliere in un unico testo, ordinato in 7 titoli, ben 116 atti normativi. IVA Allo stesso modo, in ambito IVA, la proposta di Testo Unico presentata dal MEF e dall'Agenzia delle Entrate prevede la ricognizione di 67 atti normativi, ordinati ora in 4 Titoli, con il principale obiettivo di razionalizzare l'attuale D.P.R. 633/72 (Decreto IVA) e il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, coerentemente alla sistematizzazione della Direttiva n. 2006/112/UE. Tuttavia, in una logica di coerenza con la ratio di organizzare le disposizioni per settori omogenei, alcuni profili oggi disciplinati dal Decreto IVA in materia di “Obblighi dei contribuenti” e “Accertamento e Riscossione”, ad esempio in materia di fatturazione, adempimenti, rimborsi. non troveranno collocazione nella proposta di Testo Unico IVA, bensì in altri Testi Unici. Tale separazione non appare tuttavia appropriata: in ambito IVA sono proprio gli adempimenti (soprattutto documentali) che garantiscono la corretta applicazione delle norme sostanziali, assicurando così l'efficacia dell'esercizio della rivalsa e della detrazione. Il futuro Testo Unico IVA dovrà inoltre allinearsi al disposto di cui ai prossimi decreti delegati che, in conformità con i criteri e principi direttivi delineati dall'art. 7 della Legge Delega, armonizzeranno la normativa nazionale in materia IVA con quella comunitaria. Questo processo si complica ulteriormente considerando che l'attuazione della delega fiscale da parte del Governo volta a “razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell'IVA” si intreccerà inevitabilmente con il recepimento della Direttiva n. 2022/542/UE; tale Direttiva, infatti, dovrà essere implementata entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024 – termine che precede quello previsto per l'adozione dei decreti delegati relativi alla riforma IVA – per garantire l'applicazione delle nuove norme di matrice comunitaria a partire dal 1° gennaio 2025. Imposta di registro Sempre in un'ottica di razionalizzazione, la proposta di Testo Unico in materia di imposta di registro si fonde con quella prevista per altri tributi indiretti, quali imposta di bollo, imposte ipotecarie e catastali, nonché imposta sulle successioni e donazioni. La nuova raccolta normativa si compone così di 8 titoli che, tuttavia, non includono le disposizioni che in tale ambito regolano gli adempimenti, l'accertamento e la riscossione dell'imposta. Anche in tale contesto, la distinta collocazione delle norme procedurali e sostanziali in diversi Testi Unici ha un effetto dispersivo rispetto ad una struttura dell'imposta che beneficerebbe maggiormente da un approccio normativo unitario. Osservazioni Il traguardo finale di tale complesso percorso di riordino normativo, come previsto dall'art. 21, comma 2 della Legge Delega, sarà costituito dall'approvazione da parte del Governo – entro il termine “dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi” – di un nuovo ed unico codice tributario articolato in una parte generale, con principi comuni a tutte le imposte e una parte speciale, recante la disciplina delle singole imposte, con l'obbiettivo di “accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria”. In conclusione, nonostante le criticità evidenziate è indiscutibile che la riforma tributaria, di cui la stesura dei nuovi Testi Unici risulta essere una tappa fondamentale, rappresenti una sfida significativa per il Governo, oltreché un passaggio obbligato per modernizzare il sistema fiscale italiano per adeguarlo alle esigenze contemporanee.
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