Assonime ripubblica la Circolare n. 4/2024 che è stata aggiornata per tener conto delle modifiche al provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 48243/2022, attuativo della disciplina sul Patent Box, apportate dal successivo provvedimento prot. n. 52642/2023, che ha reso rilevanti anche le attività svolte in Paesi extra UE e SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
La Circolare in oggetto analizza i rapporti del nuovo regime agevolativo del reshoring con altri istituti previsti dal sistema fiscale italiano osservando, in particolare, quanto segue:
- Patent Box: i costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali agevolabili sostenuti all'estero prima del trasferimento delle attività in Italia non possono essere computati ai fini della “superdeduzione” del 110 per cento, poiché la disciplina del Patent Box espressamente richiede che le attività di ricerca e sviluppo siano svolte in Italia;
- Consolidato nazionale: i due regimi vengono considerati compatibili. Viene evidenziato che la società che beneficia dell'agevolazione trasferirà al consolidato il reddito imponibile ridotto del 50 per cento (o la perdita ridotta del 50 per cento);
- Disciplina anti-ibridi: il regime agevolativo non dovrebbe interferire con tale disciplina poiché, sebbene sia possibile che alla componente detassata in Italia si contrappongano componenti dedotte all'estero, nel caso di specie la detassazione riguarda il reddito complessivo e non uno specifico flusso reddituale ed, inoltre, la stessa è generata da un incentivo accordato dallo Stato italiano e non da una discordanza nella qualificazione/attribuzione del pagamento.
Il meccanismo applicativo dell'agevolazione
L'art. 6 D.Lgs. 209/2023 ha introdotto ex novo un regime agevolativo volto a promuovere la ricollocazione in Italia di attività economiche precedentemente svolte in Paesi esteri non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo.
L'agevolazione in commento prevede la detassazione, ai fini IRES e IRAP, del 50 per cento del reddito derivante da attività economiche trasferite in Italia. La detassazione spetta per il periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento e per i cinque periodi d'imposta successivi.
E' previsto un meccanismo di recapture che comporta il venir meno dell'agevolazione, con il recupero delle imposte non pagate e degli interessi nel caso in cui le attività spostate in Italia vengano successivamente ritrasferite, anche parzialmente, all'estero. Il recupero scatta se il trasferimento avviene nei cinque periodi d'imposta successivi alla scadenza dell'agevolazione (dieci se si tratta di grandi imprese).
L'efficacia del nuovo regime agevolativo è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, relativo alla disciplina degli aiuti di Stato.