Il ravvedimento speciale nella Legge di Bilancio 2023 e nel Milleproroghe 2024
La Legge di Bilancio 2023 prevedeva che le violazioni sostanziali derivate da un'infedele, ma valida, dichiarazione, diverse da quelle rilevabili con la liquidazione automatica di cui agli artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, connesse ad obblighi dichiarativi su tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, non ancora constatate con comunicazione di irregolarità di cui all'art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, avviso di accertamento, avviso di liquidazione o atto di recupero e relative al periodo di imposta 2021 o ad un anno di imposta precedente, potevano essere regolarizzate spontaneamente con l'integrazione della dichiarazione e il versamento dell'intero o di una rata di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023.
Optando per questa forma di ravvedimento, il contribuente avrebbe potuto scontare sanzioni pari soltanto all'1/18 del minimo edittale.
Per esercitare l'opzione al ravvedimento speciale e godere del suddetto sconto sulla sanzione, il contribuente doveva rettificare la dichiarazione entro il 31 marzo 2023 e pagare spontaneamente il tributo evaso, gli interessi da questo maturati e le sanzioni oppure una rata del totale. In questo modo soltanto l'opzione sarebbe giunta a perfezionamento.
Per mantenere il beneficio, il contribuente doveva effettuare il pagamento delle restanti sette rate, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024. Così, in caso di omesso o parziale pagamento di una rata entro il termine di pagamento della successiva, le somme non ancora corrisposte e la sanzione di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, quest'ultima calcolata sull'imposta insoluta, sarebbero state iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate.
Ai sensi dell'art. 1, comma 174, L. n. 197/2022, il ravvedimento speciale poteva essere utilizzato solo per rimuovere un'infedeltà dichiarativa riguardante uno dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate dovuto per il 2021 o per un anno precedente.
Con l'art. 3, comma 12-undecies, D.L. n. 215/2023 (c.d. DL Milleproroghe 2024), l'opzione del ravvedimento speciale è stata estesa ai responsabili di violazioni sostanziali derivate da un'infedeltà dichiarativa su un tributo amministrato dall'Agenzia delle entrate e dovuto per il 2022. In forza del richiamo alla disciplina contenuta nei commi da 174 a 178 dell'art. 1, della Legge di Bilancio 2023, le modalità di perfezionamento dell'opzione e le condizioni di mantenimento del beneficio per il contribuente che intenda rimuovere l'infedeltà dichiarativa su un tributo [che sarebbe stato dovuto] per il 2022 coincidono con quelle richieste dall'art. 1, comma 175, L. n. 197/2022 per rimediare agli illeciti compiuti in riferimento agli anni antecedenti. Così il primo periodo dell'art. 3, comma 12-undecies, D.L. n. 215/2023: «[l]e disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 […] si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022».
Secondo l'originaria formulazione dell'art. 3, comma 12-undecies, D.L. n. 215/2023, il contribuente che intendesse giovare dei benefici del ravvedimento speciale aveva tempo fino al 31 marzo 2024 per presentare la dichiarazione correttiva ed effettuare il pagamento dei tributi dovuti per il 2022, degli interessi da questi maturati e dell'1/18 della sanzione prevista dal Legislatore per il tipo di illecito tributario commesso o di una rata di essi. Solo in questo modo il contribuente si sarebbe assicurato il perfezionamento dell'opzione del ravvedimento speciale.
Per preservare il beneficio, il contribuente doveva versare le restanti tre rate entro, rispettivamente, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024. Così, in forza del richiamo fatto al comma 175 dell'art. 1, L. n. 197/2022, in caso di omesso o parziale pagamento di una rata entro il termine stabilito per il versamento della rata successiva, gli importi residui sarebbero stati iscritti a ruolo, insieme alla sanzione di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997.
Le novità introdotte dal DL Agevolazioni fiscali
Il D.L. n. 39/2024 (c.d. DL Agevolazioni fiscali), entrato in vigore il 30 marzo 2024, all'art. 7, comma 6, ha disposto la proroga fino al 31 maggio 2024 del termine rimesso all'autore di un'infedeltà dichiarativa non ancora contestata dall'Agenzia delle entrate, relativa ad uno dei tributi da quest'ultima amministrati dovuti per l'anno di imposta 2022 e concretantesi nella presentazione per quell'anno di un'incompleta, ma valida, dichiarazione fiscale per optare per il ravvedimento speciale. L'articolo apporta una vera e propria modifica al testo dell'art. 3, comma 12-undecies, del Decreto Milleproroghe, il quale, dal 30 marzo 2024 (giorno di entrata in vigore del Decreto Agevolazioni fiscali), statuisce che «[l]a regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni».
Se intenzionato a mantenere il beneficio, il contribuente che, esercitando l'opzione del ravvedimento speciale, abbia scelto di rateizzare il pagamento degli importi dovuti, dovrà corrispondere le successive tre rate di cui al secondo periodo dell'art. 3, comma 12-undecies, D.L. n. 215/2023 entro, rispettivamente, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024. Se il pagamento non avviene entro il termine prescritto per il versamento della rata successiva a quella rimasta insoluta, l'Agenzia delle entrate procederà con l'iscrizione a ruolo dei residui importi non ancora corrisposti e della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997.
Sempre l'art. 7, al comma 7, dispone una riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione del ravvedimento speciale di cui all'art. 1, commi da 174 a 178, della Legge di Bilancio 2023 a vantaggio di tutti quei contribuenti che, resisi autori di violazioni sostanziali presentando un'infedele, ma valida, dichiarazione fiscale su uno dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate dovuti per il 2021 o per un anno precedente e non ancora raggiunti da alcun atto impositivo, non abbiano perfezionato il ravvedimento speciale entro il 30 settembre 2023.
Insomma, chi ne ha fruito solo per un'annualità tra i 2021 o una delle precedenti ovvero chi non è riuscito a beneficiarne per nessuno di questi anni per aver lasciato decorrere inutilmente i termini imposti per il perfezionamento dell'opzione, è riammesso a beneficiarne «se entro il 31 maggio 2024 vers[a] le somme dovute in un'unica soluzione rimuov[e] le irregolarità od omissioni» (art. 7, comma 7, primo periodo, D.L. n. 215/2023) oppure «[se,] [i]n alternativa al pagamento in un'unica soluzione, [versa], entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» (secondo periodo).
In caso di scelta di pagamento rateale, come stabilito dall'art. 7, comma 7, D.L. n. 39/2024, il contribuente che voglia continuare a beneficiare del ravvedimento speciale deve versare le successive tre rate entro, rispettivamente, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024. Se il pagamento non avviene o avviene parzialmente entro il termine concesso per il pagamento della rata successiva a quella insoluta, il contribuente decadrà dal beneficio e l'Agenzia delle entrate iscriverà a ruolo gli importi residui e la sanzione di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, quest'ultima calcolata applicando la percentuale del 30% sugli importi rimasti insoluti.