La battura d'arresto dello sconto in fattura e della cessione del credito
In attesa di conoscere il testo definitivo del Decreto, con il Comunicato Stampa n. 75 del Consiglio dei Ministri abbiamo avuto conferma delle intenzioni del Governo che paiono essere sempre più determinate a chiudere ogni possibilità per il contribuente di esercitare il cd. diritto di opzione.
Quest'ultimo, infatti, introdotto nel nostro ordinamento con l'art. 121 DL 34/2020 (Decreto Rilancio) pare essere arrivato al capolinea. A ben vedere, già con il DL 11/2023 (meglio noto come Decreto Cessioni) era stato introdotto un generale divieto di cessione del credito di imposta che, tuttavia, incontrava talune eccezioni. Ed è proprio su tali eccezioni che è intervenuto il legislatore odierno con l'articolo 1 del testo in commento.
Difatti, qualora dovesse essere confermato il testo normativo annunciato verrebbe definitivamente eliminata, per gli interventi successivi all'entrata in vigore del Decreto, la possibilità di poter optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo alle detrazioni anche per quelle ipotesi residuali rispetto alle quali era ancora ammessa.
Tali ipotesi riguardano gli istituti autonomi delle case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, nonché le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Qualora il Decreto dovesse essere confermato sarà preclusa la possibilità di esercitare il diritto di opzione anche nei casi su esposti, salvo che non siano già state presentate le dovute comunicazioni, quali ad esempio la CILA, posto che, come sempre, il legislatore ha previsto un regime di vantaggio per coloro che, facendo affidamento sulle norme in vigore, hanno dato avvio a nuovi interventi edili.
L'eliminazione della remissione in bonis
Con l'art. 2 del Decreto il legislatore si propone di modificare la disciplina in materia di remissione in bonis. Allo stato, infatti, il contribuente poteva presentare fino al 15 ottobre 2024 (quindi in ritardo rispetto al termine ordinario) la documentazione richiesta per accedere ai bonus edilizi e regolarizzare così la propria posizione. Era prevista, in altre parole, una proroga del termine ultimo affinché il contribuente potesse comunque giovare dell'agevolazione fiscale.
L'unico aggravio era riconosciuto nel pagamento di una minima sanzione pari ad euro 250.
Il blocco di tale disciplina di favore per il contribuente anticipa al 4 aprile 2024 il termine ultimo per regolarizzare la propria richiesta, a seguito del quale non sarà più possibile presentare documentazione integrativa.
Comunicazioni preventive all'ENEA
Una vera innovazione, invece, consiste nella trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente all'ENEA. Attraverso tale comunicazione il contribuente dovrà comunicare in via preventiva di voler accedere all'agevolazione, pena la sua esclusione.
Come si legge nel già citato Comunicato Stampa il fine è quello di garantire un'adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche connesse alle agevolazioni fiscali ed è per questo che si prevede in capo a taluni soggetti l'obbligo di comunicare preventivamente all'ENEA una serie di informazioni aggiuntive ed ulteriori, quali ad esempio l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute negli anni 2024 – 2025.
A rafforzamento dell'obbligo il legislatore ha previsto delle sanzioni amministrative. Difatti, l'omessa trasmissione delle informazioni richieste dalla norma, se relative ad interventi già iniziati, determina l'applicazione di una sanzione pari a 10.000 euro. Mentre per gli interventi nuovi è prevista addirittura la decadenza dell'agevolazione.
Limiti all'utilizzabilità del credito d'imposta finché non si saldano i debiti con l'Erario
Infine, una novità di particolare rilievo, contenuta nel Decreto approvato il 26 marzo, attiene all'obbligo imposto al contribuente di saldare i propri debiti col Fisco prima di poter usufruire dei crediti maturati che rimangono, per l'effetto, sospesi.
Si prevede, infatti, la sospensione fino a concorrenza del dovuto dei crediti d'imposta inerenti ai bonus edilizi qualora ci siano iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate per importi superiori a euro 10.000.
In altre parole, il contribuente potrà giovarsi dell'agevolazione fiscale solo dopo aver saldato i propri debiti col Fisco se questi superano i 10.000 euro.
Pur rimanendo in attesa di leggere il testo normativo ufficiale, pare evidente che l'insieme di queste disposizioni mira a rendere una eccezione e non la regola la possibilità di avvalersi degli effetti dei crediti d'imposta maturati dal contribuente e si pone nell'ottica diametralmente opposta a quella del Decreto Rilancio del 2020.