Il 1° aprile 2024 entrerà in vigore l’Accordo sulla sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Giappone. L'accordo permetterà ai lavoratori italiani e giapponesi distaccati di evitare l'onere della doppia contribuzione per un periodo massimo di 5 anni.
Al riguardo l’INPS, con la Circolare n. 52 pubblicata il 27 marzo 2024, ha fornito le istruzioni operative in materia di legislazione applicabile, distacchi e trasferibilità delle domande di prestazioni pensionistiche.
Il campo di applicazione
In relazione al campo di applicazione dell’Accordo è bene sottolineare fin da subito che l’intesa, per quanto concerne l’Italia, si applica esclusivamente ai seguenti sistemi pensionistici:
all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi;
alla Gestione separata;
alle gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (inclusi gli iscritti alla Gestione pubblica).
Sul fronte soggettivo, l’Accordo si applica alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti, nonché alle altre persone (familiari e superstiti) titolari di diritti derivati a prescindere dalla loro cittadinanza. Le persone residenti sul territorio di uno Stato contraente hanno diritto allo stesso trattamento dei cittadini di tale Stato.
In ordine alla determinazione della legislazione applicabile, l’Accordo si basa sul principio generale della territorialità, secondo il quale la persona che svolge un’attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato contraente è esclusivamente soggetta alla legislazione dello Stato in cui viene svolta tale attività.
Il distacco
Ciò premesso, le disposizioni più significative dell’Accordo sono quelle in materia di distacco contenute all’art. 7. Tale norma, in deroga al principio di territorialità, stabilisce che il lavoratore impiegato nel territorio di uno Stato contraente, alle dipendenze di un datore di lavoro che ha la propria sede nel territorio di tale Stato, il quale venga temporaneamente distaccato dal proprio datore di lavoro nel territorio dell’altro Stato contraente, resta soggetto alla legislazione del primo Stato contraente, a condizione che la durata del distacco non sia superiore a 5 anni. Tale periodo può essere prorogato, previa autorizzazione delle autorità competenti o delle istituzioni designate dalle autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti. La durata del periodo di distacco e della relativa proroga non può essere superiore a 10 anni.
L’Accordo prevede la possibilità di applicare l’istituto del distacco anche al lavoratore autonomo, prevedendo una disciplina analoga: il lavoratore autonomo che svolga la propria attività nel territorio di uno degli Stati contraenti e che si trasferisca nel territorio dell’altro Stato contraente per svolgervi temporaneamente la propria attività, secondo l’Accordo, resta soggetto alla legislazione del primo Stato contraente a condizione che la durata del distacco non sia superiore ai 5 anni. Anche in questo caso il periodo di distacco può essere prorogato, previa autorizzazione, per una durata massima complessiva di 10 anni.
I lavoratori con doppio contratto
Sempre nell’ambito del distacco, l’Accordo si occupa anche dei lavoratori con doppio contratto, vale a dire l’ipotesi in cui il lavoratore distaccato in uno degli Stati contraenti stipuli un contratto di lavoro locale con l’azienda distaccataria. Così, nel caso in cui un lavoratore proveniente dal Giappone, distaccato dal proprio datore di lavoro giapponese, stipuli in Italia un contratto di lavoro, ulteriore rispetto a quello che ha originato il distacco in Italia, con un datore di lavoro o committente italiano che sia filiale dell’azienda madre giapponese, potrà chiedere di essere esonerato, limitatamente alle forme assicurative previste dall’Accordo, dall’applicazione della legislazione italiana non solo per il contratto stipulato in Giappone (tramite il modello “JPN/IT/101”, da richiedere alle competenti autorità giapponesi), ma anche per il contratto stipulato in un secondo momento in Italia durante il periodo di distacco.
Per richiedere l’esenzione dall’applicazione della legislazione italiana in relazione al “secondo contratto” stipulato con il datore di lavoro o committente italiano deve essere utilizzato l’apposito modulo di domanda “Domanda di esenzione contributiva” allegato alla nuova Circolare dell’INPS. La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro o committente (tramite PEC o Cassetto bidirezionale) alla Struttura territoriale dell’INPS di competenza in base alla matricola dell’azienda italiana, filiale dell’azienda madre giapponese, e sottoscritta anche dal lavoratore interessato, con allegato il certificato di copertura “JPN/IT 101”.
Il periodo per il quale può essere concesso l’esonero contributivo non può in ogni caso superare il termine ultimo del periodo di distacco certificato dal modello “JPN/IT 101”. Una volta ricevuta la domanda la competente Struttura territoriale dell’INPS deve trasmetterla, tramite PEI, alla Direzione centrale Entrate che provvede a inviarla al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il quale decide sull’accoglimento della richiesta entro il termine ordinatorio di 90 giorni.
In attesa della decisione sulla concessione dell’esonero da doppio contratto, l’azienda italiana, filiale dell’azienda madre giapponese, in qualità di datore di lavoro o di committente, è tenuta all’assolvimento degli obblighi contributivi ai sensi della legislazione italiana. Soltanto a seguito di accoglimento da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dell’istanza di esonero, sarà possibile richiedere all’INPS il rimborso dei contributi nel frattempo versati in relazione al doppio contratto stipulato dall’azienda con il lavoratore giapponese.
Sulla base del principio di reciprocità, la possibilità di richiedere l’esonero contributivo da doppio contratto è data anche ai lavoratori assicurati in Italia distaccati in Giappone che stipulino un secondo contratto con un datore di lavoro giapponese. In tali ipotesi – che prevedono la richiesta all’INPS, prima della partenza, del rilascio del certificato di copertura contributiva “IT/JPN 101” - l’esonero contributivo può essere concesso dal 1° aprile 2024, data di entrata in vigore dell’Accordo, solo se la domanda di distacco viene presentata entro il periodo transitorio, concordato dagli Stati contraenti, di 6 mesi (1° ottobre 2024) + 1 mese (1° novembre 2024) dalla data di entrata in vigore dell’Accordo medesimo. Per le domande di distacco presentate all’autorità giapponese dopo tale termine l’esonero viene riconosciuto dalla data di presentazione della domanda.
Fonte: Circ. INPS 27 marzo 2024 n. 52