La mobilità internazionale dei lavoratori tra l'Italia e il Giappone sarà facilitata, dal 1° aprile 2024, grazie all'entrate in vigore dell'Accordo di sicurezza sociale tra i due Stati.
L'Accordo consente al datore di lavoro italiano, per i dipendenti inviati in Giappone, di pagare i contributi previdenziali relativi alla copertura IVS e disoccupazione, esclusivamente in Italia per un periodo massimo di distacco estero di 5 anni, prorogabili in caso di accordo tra le autorità previdenziali dei due Stati, previa richiesta da parte del datore di lavoro. L'Accordo tuttavia è parziale, essedo la sua applicazione limitata ad alcune coperture previdenziali e assistenziali, quindi, alcune contribuzioni non coperte dall'Accordo saranno dovute in entrambi gli Stati.
Unicità della legislazione con copertura parziale
L'Accordo di sicurezza sociale stipulato con il Giappone si ispira al principio fondamentale dell'unicità della legislazione previdenziale applicabile, come stabilito dalla generalità degli accordi di sicurezza sociale. Secondo il richiamato principio, un lavoratore, dipendente o autonomo, non può essere soggetto contemporaneamente alla legislazione previdenziale di due Stati. Di conseguenza non potranno essere soggetti a contribuzione, in Italia e in Giappone, i lavoratori inviati dall'Italia al Giappone e in maniera analoga non potranno essere s...
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