martedì 19/03/2024 • 06:00
Per perfezionare il ravvedimento speciale 2022 i contribuenti sono tenuti a rimuovere irregolarità o omissioni, presentando dichiarazione integrativa a sfavore entro il 2 aprile, considerato che il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi e versare gli importi dovuti ovvero le maggiori imposte, le sanzioni ridotte in ragione del ravvedimento e gli interessi entro la stessa data.
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Cosa prevede il ravvedimento speciale
La legge n. 17/2024 di conversione del decreto Milleproroghe con il comma 12-undecies estende la possibilità di usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.
L'importo dovuto è rateizzabile con l'applicazione di interessi nella misura del 2 per cento annuo.
Le disposizioni normative consentono di effettuare il versamento del dovuto:
Considerato che il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi, la scadenza slitta al 2 aprile 2024.
Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del due per cento annuo.
Viene specificato che la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
In ogni caso, nei casi di decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono applicati, nella misura del 4 per cento con decorrenza dalla data del 1° aprile 2024.
Restano pur sempre validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.
Come effettuare il versamento
In altri termini si dispone l'applicazione della disciplina del ravvedimento speciale anche alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Come detto, il versamento può avvenire in un'unica soluzione o a rate, con scadenza dell'unica rata ovvero della prima entro il 31 marzo 2024, pena la non definizione dell'adesione agevolata. Qualora si opti per la rateizzazione – in massimo 4 rate trimestrali di pari importo – quelle successive alla prima sono da versare rispettivamente:
La regolarizzazione si perfeziona quindi con:
Il mancato pagamento di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo:
Osservazioni
Ai fini di completa esposizione, ricordiamo che il ravvedimento speciale è uno degli istituti di “pace fiscale” introdotti con la legge di Bilancio 2023 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022, art. 1, commi da 174 a 178), avente ad oggetto la possibilità di sanare le violazioni sostanziali compiute nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.
In ragione di quanto previsto dal decreto Milleproroghe nella sua formulazione definitiva post conversione in legge (art. 3, comma 12-undecies, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2024, n. 18) è ora possibile utilizzare il ravvedimento speciale anche con riferimento all'anno di imposta 2022.
Restano comunque fuori dal perimetro della misura:
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