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lunedì 18/03/2024 • 06:00

Fisco ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Società di Capitali: le novità del Modello Redditi 2024

Le principali novità del Modello Redditi SC 2024 riguardano: immobili sequestrati, ricollocazione in Italia di attività economiche, CFC, imposta sul valore delle cripto-attività e sull'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Il modello Redditi SC deve essere presentato da società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e soggetti non residenti equiparati.

Di seguito, si analizzano le principali novità del 2024.

Immobili sequestrati

I beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, il cui reddito è determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I (“Redditi fondiari”), dell'art. 70 (“Redditi di natura fondiaria”) e dell'art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo (“Proventi immobiliari”) del TUIR, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 51 D.Lgs. 159/2011. In tali ipotesi, l'amministratore giudiziario è tenuto a presentare la dichiarazione indicando i redditi di tutti i beni sequestrati. Per quelli diversi dagli immobili devono essere liquidate e versate le relative imposte mentre per i beni immobili oggetto dei provvedimenti cautelari da cui deriva, per effetto della citata disposizione, la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione, va barrata nel Frontespizio, sezione “Altri dati”, la casella “Immobili sequestrati” e vanno compilati i quadri relativi a tali redditi (con variazioni in diminuzione del quadro RF) senza riportarli nel quadro RN.

Ricollocazione in Italia di attività economiche

Nel quadro RF (rigo RF50) è stata prevista la non concorrenza alla formazione del reddito del 50 per cento dei redditi derivanti da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo. È stato introdotto ex novo un regime agevolativo volto a promuovere la ricollocazione in Italia di attività economiche precedentemente svolte in Paesi esteri non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo: l'agevolazione in commento prevede la detassazione, ai fini IRES e IRAP, del 50 per cento del reddito derivante da attività economiche trasferite in Italia. La detassazione spetta per il periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento e per i cinque periodi d'imposta successivi.

Soggetti controllati non residenti (CFC)

Nel quadro RM e nel quadro FC è stata prevista la gestione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio in caso di opzione esercitabile dal soggetto controllante con riferimento ai soggetti controllati non residenti applicabile in alternativa a quanto previsto al comma 4, lett. a), dell'art. 167 del TUIR (art. 167, comma 4-ter, del TUIR, come modificato dall'art. 3 D.Lgs. 209/2023).

Recupero imposta sostitutiva su utili e riserve di utile

Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXIII dedicata al recupero dell'imposta sostitutiva per i soggetti che, nella dichiarazione dell'anno precedente, avevano optato per l'esclusione degli utili e riserve di utile dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, e che sono decaduti dalla fruizione dell'aliquota ridotta: è stato consentito ai contribuenti di escludere da imposizione, in capo ai soggetti fiscalmente residenti o localizzati in Italia, che detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (si veda nel quadro RF) di affrancare o rimpatriare gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data di entrata in vigore della predetta legge (1° gennaio 2023), come risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022). Ciò è possibile per l'assoggettamento a imposta sostitutiva dei predetti utili e riserve di utile non distribuiti. Le aliquote previste sono: 9% per i soggetti Ires, 30% per i soggetti Irpef.

Rivalutazione delle partecipazioni

Il quadro RQ è stato aggiornato al fine di consentire al contribuente l'applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finalizzati alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possedute alla data del 1° gennaio 2024. Sui predetti valori è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento.

Contributo di solidarietà temporaneo

E' stata inserita una nuova sezione XXV nel quadro RQ per tenere conto, per l'anno 2023, dell'istituzione di un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Imposta sul valore delle cripto-attività

Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXVI dedicata all'imposta sul valore delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, sulle quali non è stata applicata l'imposta di bollo, suscettibili di produrre redditi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR.

La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 146, della legge n. 197/2022) ha previsto che dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata DPR 642/1972, si applichi un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato e versata dagli stessi in assenza di un intermediario e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell'art. 4 del DL 167/90.

Imposta sull'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni

Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXVII dedicata all'imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni che consente agli esercenti attività d'impresa, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. L'adeguamento è condizionato al pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP pari al 18 per cento e al pagamento.

Per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 92 del TUIR. L'adeguamento può essere effettuato mediante:

  • l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

Società sportive professionistiche

Nel quadro RS è stato aggiornato il prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive” per consentire alle società sportive professionistiche, per i contratti stipulati a decorrere dal 23 giugno 2023, di esercitare correttamente l'opzione della nuova disciplina sulle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta.

Con la legge n. 112/2023 di conversione del DL 75/2023, viene allungato da uno a due anni il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, per le società sportive professionistiche.

Per le società sportive professionistiche il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, viene allungato da uno a due anni. Viene introdotta una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta di società sportive professionistiche.

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