lunedì 11/03/2024 • 06:00
Il Modello 730/2024 presenta diverse novità in tema di Superbonus, detrazioni delle spese relative all'abitazione, crediti d'imposta, nonché di esenzione e tassazione agevolata di taluni redditi. Il Modello dovrà essere presentato entro il 30 settembre 2024.
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Il modello definitivo del 730/2024 dovrà essere presentato entro il 30 settembre 2024, direttamente all'Agenzia delle Entrate, ovvero al Caf, al professionista o al sostituto d'imposta.
Superbonus
Tra le novità più gettonate vi è sicuramente la detrazione per gli interventi che hanno beneficiato del Superbonus. A seguito di quanto previsto dall'art. 2 del DL 11/2023 (c.d. Decreto cessioni), per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, relativamente agli interventi detraibili al 110%, il beneficio può essere ripartito, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione:
Pertanto, le spese sostenute nel 2022 che non sono state indicate nel 730/2023, possono essere ripartite in dieci rate. A tal fine, l'opzione s'intende esercitata con l'indicazione, nei righi E41-E43 del modello 730/2024:
È opportuno ricordare, inoltre, che per le spese sostenute nel 2023, salvo specifiche eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%.
Ampliamento della platea dei contribuenti 730
Il 730/2024, rispetto al precedente anno, potrà essere utilizzato da un maggior numero di contribuenti per dichiarare i redditi personali. Il nuovo modello si compone di due nuovi quadri, ossia:
Esenzione IRPEF redditi agrari e quadro RU aggiuntivo
La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 80, della L. 197/2022), ha disposto la proroga al 2023, dell'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali ed agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Una misura che, tuttavia, non è stata rinnovata per il 2024.
Anche se esenti, i suddetti redditi devono comunque essere dichiarati dai contribuenti e nel quadro A occorre barrare la casella presente in colonna 10.
Ulteriore misura che interessa il settore agricolo, riguarda gli agricoltori c.d. “sotto soglia”, ossia coloro che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro. Tali contribuenti, ai sensi dell'art. 34, c. 6, del DPR 633/1972, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA.
Nell'ipotesi in cui i suindicati agricoltori abbiano fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d'imposta relativi alle attività agricole che devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello Redditi PF come quadro aggiuntivo al modello 730.
Familiari a carico
Con l'introduzione dell'Assegno Unico e Universale, per l'intero anno d'imposta 2023, le detrazioni per i figli a carico spettano solo per quelli di età pari o superiore a 21 anni, non essendo più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili, sostituite dall'assegno stesso. Tuttavia, i dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali.
Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero
I lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande (art. 5, L. 287/1991) del settore privato che, nel 2023, hanno percepito somme dai clienti a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici e che nell'anno d'imposta 2022 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, possono assoggettare tali somme ad un'imposta sostitutiva del 5%. In generale, l'imposta è applicata direttamente dal sostituto d'imposta, il lavoratore può decidere, però, di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa. I dati riferiti alla tassazione agevolata delle mance dovranno essere indicati al rigo C16 del quadro C.
Riduzione dell'imposta sostitutiva premi di produttività
Le somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato, possono fruire della tassazione agevolata. L'imposta sostitutiva applicabile è stata ridotta dal 10 al 5% dall'art. 1, c. 63, della L. 197/2022. Tale riduzione è stata confermata anche per l'anno 2024 dall'art. 1, c. 18, della L. 213/2023. Per la tassazione agevolata occorre compilare il rigo C4, del quadro C.
Tassazione del lavoro sportivo
Dal 1° luglio 2023, a seguito dell'entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo prevista dal D. Lgs. 36/2021, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro, così come le retribuzioni percepite dagli atleti e dalle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, ai fini del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di 15.000 euro.
Bonus mobili e detrazione IVA per acquisto abitazione
In merito alle misure agevolative riguardanti le abitazioni, le novità riguardano il c.d. “bonus mobili” che consente la fruizione di una detrazione del 50% sulle spese d'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Rispetto al periodo d'imposta 2022, per il quale il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione era 10.000 euro, nel 2023, tale limite è ridotto a 8.000 euro (rigo E57).
Un'ulteriore misura è prevista nei casi di acquisto di abitazioni di classe energetica A e B, cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi, con il riconoscimento di una detrazione del 50% dell'IVA pagata nel 2023 (rigo E59).
Nuovi crediti d'imposta
Nell'ambito dei crediti d'imposta, nel modello 730/2024 non potrà più essere utilizzato il contributo previsto per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, essendo, lo stesso, fruibile non oltre l'anno d'imposta 2022. Tuttavia, i contribuenti potranno beneficiare di nuovi crediti d'imposta che dovranno essere indicati nel quadro G, rigo G15:
L'importo dei suddetti crediti, da indicare in colonna 2 del rigo G15, dovrà essere quello risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2024.
Modifica alla detrazione per il comparto sicurezza e difesa
L'ultima novità interessa il personale del comparto sicurezza e difesa, ai quali spetta, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, la detrazione per un importo massimo di 571 euro se nell'anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro (quadro C, sezione VI, rigo C15).
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Lorenzo Meroni
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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