Premessa
La detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 è prevista per i seguenti interventi di efficienza energetica:
isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;
15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
30.000 euro per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari.
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
50.000 euro;
40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari;
La detrazione del 110% è riconosciuta anche a fronte delle spese sostenute per gli altri interventi di efficientamento energetico.
Si rammenta che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota più elevata per gli interventi “trainati”, le date delle spese sostenute per questi interventi sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
Ambito di realizzazione degli interventi
Per aver diritto al Superbonus, gli interventi devono essere realizzati su:
parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).
I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali Ecobonus, sostenute entro il 31 dicembre 2023, sono aumentate del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (i fabbricati devono essere ubicati nei Comuni di cui agli elenchi allegati al DL 189/2016) e dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 (i fabbricati devono essere ubicati nei Comuni di cui agli elenchi allegati al DL 39/2009) nonché a partire dal 1° gennaio 2021, dai fabbricati situati nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Importi e detrazione spettanti
Dal 1° gennaio 2023 la detrazione Superbonus spetta nella percentuale del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. La detrazione si applica anche alle spese sostenute dalle persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e di ricostruzione.
Si applica nella misura del 90% anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 relative agli interventi avviati dal 1° gennaio 2023, a condizione che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000.
La detrazione del 110% continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 nei seguenti casi:
interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022;
interventi effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 18 novembre 2022;
interventi effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022;
interventi che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. La mancata presentazione della CILA nei termini sopra indicati preclude di poter fruire della detrazione secondo le disposizioni previgenti con percentuale del 110% sino al 31 dicembre 2023.
interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa arti e professioni, su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze e su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo;
interventi effettuati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Ripartizione delle spese nella dichiarazione dei redditi del 2023
Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, la detrazione è ripartita in 5 rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato). Per le spese sostenute a partire dal 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.
Per le sole spese del 110% sostenute nell'anno 2022 è possibile recuperare in 10 anni, anziché in 4, la detrazione in dichiarazione dei redditi al fine di agevolare l'integrale recupero nel modello dichiarativo anche di importi elevati derivanti dal Superbonus. Secondo quanto previsto dall'art. 119, c. 8-quinquies, DL 34/2020, a seguito dell'integrazione effettuata dall'art. 2, c. 3-sexies, DL 11/2023, l'opzione, irrevocabile, per la ripartizione in 10 quote annuali va esercitata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2023 (quindi, nel Modello Redditi o 730 da presentare nel 2024), a condizione che la prima rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del 2023. L'opzione per l'allungamento del piano rateale è irrevocabile e dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi 2024 (chi ha già indicato la rata nel modello dichiarativo relativo al periodo d'imposta 2022 perde la possibilità). Di contro, chi si avvale di questa opzione, posticipa la prima rata di recupero al 2024.
L'esercizio di tale opzione (irrevocabile, una volta esercitata), quindi, è subordinata dalla norma al fatto che il contribuente “sospenda” la fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2022 (Modello 730 o Redditi 2023) ed eserciti l'opzione nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2023 (Modello 730 o Redditi 2024), rinviando quindi a tale dichiarazione dei redditi la fruizione della prima quota costante di detrazione.
In altre parole, il contribuente, che intende avvalersi dell'opzione consentita dal c. 8-quinquies dell'art. 119 DL 34/2020, avrebbe dovuto astenersi dall'utilizzare, nella dichiarazione dei redditi che avrà presentato nel 2023 per l'anno d'imposta 2022, il primo quarto della detrazione Superbonus che aveva maturato sulle spese detraibili 2022 e dovrà compilare quella da presentare quest'anno (Redditi 2024 o 730/2024), indicando 2022 nel campo “Anno” e “1” nel campo “numero rata”.
Ove il contribuente abbia indicato la spesa nella dichiarazione presentata lo scorso anno (730/2023 o Redditi 2023), si presume di poter presentare una dichiarazione integrativa eliminando le spese 2022 indicate e per le quali si intende optare per la ripartizione decennale del Superbonus (in tal caso va da sé l'obbligo di riversare la detrazione fruita aderendo al ravvedimento operoso e se più conveniente il ravvedimento speciale “riaperto” fino al 31 marzo 2024 dal DL “Milleproroghe”).