Nel Quadro LM del Modello Redditi PF 2024 è stata inserita una nuova sezione, nella quale i soggetti che aderiscono al regime della tassa piatta incrementale, determinano il reddito incrementale, costituito dalla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo conseguito nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare, sul quale è dovuta l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, in misura del 15 per cento.
La flat tax incrementale prevista dalla Manovra 2023
La Manovra 2023 ha introdotto la flat tax incrementale, prevedendo, per il solo anno d'imposta 2023, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali locali sul reddito per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non aderiscono al regime forfetario.
In particolare, viene previsto che, per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario possono applicare, in luogo delle aliquote IRPEF ordinarie vigenti, di cui all'art. 11 del DPR 917/86, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.
Tale imposta viene calcolata con un'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo importo.
Il comma 56 precisa che, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva.
Infine, il successivo comma 57, dispone che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni attinenti alla tassa piatta incrementale.
La flat tax incrementale nel modello Redditi PF 2024
La sezione II – del Quadro LM è dedicata alla tassa piatta incrementale. Nel rigo LM12 “Maggior reddito d'impresa e di lavoro autonomo triennio precedente”, va indicato:
nelle colonne da 1 a 3, l'importo del reddito d'impresa e di lavoro autonomo conseguito nei rispettivi anni d'imposta 2020, 2021 e 2022, facendo concorre integralmente ai predetti redditi l'eventuale reddito derivante dall'impresa familiare o dall'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
nella colonna 4, il maggiore tra gli importi indicati nelle colonne precedenti, incrementato della franchigia del 5 per cento;
Nel rigo LM13, “Redditi d'impresa e di lavoro autonomo 2023” va indicato, in colonna 1, l'importo dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo conseguiti nell'anno d'imposta 2023 già indicati nei quadri RE, RF, RG e/o RD.
Come sopra specificato, nel caso in cui il reddito d'impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni sia negativo, ai fini del raffronto tra i redditi d'impresa e di lavoro autonomo conseguiti nei vari anni d'imposta e ai fini della determinazione dell'incremento di reddito da assoggettare alla “flat tax incrementale”, la perdita è da ritenersi irrilevante. Nell'ipotesi in cui il parametro di confronto rispetto al reddito del 2023 sia negativo, il reddito soggetto alla tassa piatta incrementale non può eccedere quello dell'anno 2023, sempre nei limiti di 40.000 euro.
Pertanto, nei predetti righi LM12 ed LM13 non possono essere indicati importi negativi.
Nel caso di svolgimento di attività d‘impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'agevolazione spetta esclusivamente sulla quota di reddito attribuita al titolare della stessa, sebbene ai fini della determinazione dell'incremento reddituale venga considerato, negli anni oggetto di raffronto, l'intero reddito dell'impresa. Pertanto, se nel 2023 è stata svolta attività economica in forma d'impresa familiare (o di azienda coniugale) il titolare della stessa deve ricomprendere il reddito dell'intera impresa o azienda nel rigo LM13, colonna 1, indicando, nella successiva colonna 2, la quota percentuale dell'impresa o dell'azienda posseduta.
Nel rigo LM14, colonna 1, va indicato l'incremento reddituale lordo, dato dalla seguente differenza, se positiva: (LM13 col.1 - LM12, col.4).
Nel rigo LM14, colonna 2, viene indicato il reddito effettivamente agevolabile, pari all'importo di colonna 1, nel limite massimo di € 40.000.
Qualora nel 2023 sia stato realizzato esclusivamente reddito derivante da impresa familiare, il reddito effettivamente agevolabile va determinato tenendo conto della sola quota di reddito posseduta del titolare e pertanto in tal caso l'importo di LM14 col. 2 è pari a: LM14 colonna 1 x LM13, colonna 2, sempre nei limiti dell'importo di 40.000 euro.
Nella particolare ipotesi in cui sia svolta attività economica sia in forma individuale, sia in forma d'impresa familiare (o di azienda coniugale) e siano quindi compresenti redditi prodotti individualmente (di lavoro autonomo o d'impresa) e redditi d'impresa familiare (o di azienda coniugale), l'incremento di colonna 1 è riconosciuto per intero, per la parte di esso imputabile al reddito “individuale”, mentre, per la parte di esso imputabile al reddito “familiare”, è riconosciuto in proporzione alla quota posseduta dal titolare
In tal caso va compilato anche il rigo LM13, colonna 3, riportandovi per intero il reddito derivante dall'ipresa familiare o dell'azienda coniugale, già ricompreso nell'importo di colonna 1 del medesimo rigo, ed il reddito effettivamente agevolabile da indicare nel rigo LM14, colonna 2 è dato dal minore importo tra 40.000 e l'ammontare dell'Incremento Netto, determinato come segue:
Calcolare Percentuale Incidenza Reddito Familiare = LM13 col. 3 / LM13 col. 1.
Calcolare Percentuale Incidenza Altri Redditi = 1 – Percentuale Incidenza Reddito Familiare.
Calcolare Incremento Netto = (LM14 col. 1 x Percentuale Incidenza Altri Redditi) + (LM14 col. 1 x Percentuale incidenza Reddito Familiare x LM13 col. 2).
L'ulteriore quota di reddito non soggetta ad imposta sostitutiva concorre al reddito complessivo e trova pertanto applicazione la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), in base agli ordinari scaglioni di reddito, mentre l'importo di rigo LM14, col. 2 va sottratto dal reddito complessivo di cui al Quadro RN1, colonna 5.
Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, occorre comunque tener conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva, pertanto l'importo di cui al rigo LM14, colonna 2, confluisce nell'importo da indicare al rigo RN1, colonna 1.
Si è già precisato che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali per il periodo d'imposta 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la disciplina della tassa piatta incrementale, adottando quindi, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote progressive IRPEF.
Ai fini del calcolo dell'acconto da esporre nel rigo RN61, pertanto, l'importo della differenza viene determinato su un imponibile IRPEF comprensivo del reddito indicato nel rigo LM14, colonna 2. Nel rigo LM15, va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, pari al 15 per cento dell'importo di rigo LM14 colonna 2. Tale importo va indicato nel Quadro RX, rigo RX32.