venerdì 23/02/2024 • 06:00
Gli amministratori di condominio, entro il 4 aprile 2024, devono comunicare al Fisco i dati relativi agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali. Sempre il 4 aprile 2024, i contribuenti devono comunicare alle Entrate le opzioni di sconto o prima cessione relativamente alle spese sostenute nel 2023.
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Slitta al 4 aprile 2024 il termine per l’invio da parte degli amministratori di condominio dei dati relativi agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali. Nessun obbligo di comunicazione se tutti i condòmini hanno optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Stessa proroga per i contribuenti che devono comunicare all’Agenzia le opzioni dei bonus edilizi (sconto o prima cessione) relativamente alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022.
Le comunicazioni degli amministratori di condominio
Gli amministratori di condominio comunicano all'Anagrafe tributaria i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, La comunicazione deve essere effettuata tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. L'invio consente all'Agenzia delle Entrate di conoscere le spese riferibili ad ogni condomino e, dunque, le detrazioni ad essi spettanti. Le detrazioni sono quindi inserite nelle dichiarazioni precompilate messe a disposizione di ogni contribuente.
Il contenuto della comunicazione
La comunicazione deve indicare: la tipologia di intervento effettuato; l'ammontare delle spese detraibili sostenute dal condominio; i dati del condominio e dell'amministratore di condominio; i dati dei singoli condomini e le quote di spesa da essi sostenute; le eventuali cessioni del credito già intervenute (se esistenti). Come precisato dal provvedimento del Fisco 21 febbraio 2024 n. 53174, salvo i vari bonus, con riferimento agli interventi per cui si può usufruire del “Superbonus” è stato inserito un ulteriore codice per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute, in quanto il contribuente dal 2023 può usufruire di una detrazione del 90% e, in via residuale al verificarsi di particolari condizioni, può continuare a usufruire della detrazione pari al 110%. È stato, inoltre, rimosso quanto riferito al “bonus facciate”, in quanto la detrazione non è stata prorogata. Infine, le specifiche tecniche sono state adeguate anche per recepire la proroga del termine per la fruizione dell'agevolazione relativa al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter del d.l. n. 34/2020).
Interventi di risparmio energetico e ristrutturazione sulle parti comuni: proroga delle comunicazioni
Per garantire più tempo agli amministratori di condominio, è stata spostata la data dal 16 marzo al 4 aprile il termine ultimo per l'invio delle informazioni destinate a confluire nella precompilata 2024. Difatti, con provvedimento del 21 febbraio 2024 n. 53174, il Fisco ha provveduto a modificare il provvedimento n. 470370 del 20 dicembre 2022, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. La proroga non ha conseguenze sul calendario della campagna dichiarativa 2024. Per semplificare gli adempimenti, lo stesso provvedimento prevede anche l'esonero dall'invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, al posto dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.
Proroga per la comunicazione delle opzioni dei bonus edilizi
Per quanto riguarda i contribuenti, in argomento, giova ricordare che l'articolo 121 del d.l. n. 34/2020 ha previsto che per gli interventi edilizi che danno diritto al Superbonus (art. 119 d.l. n. 34/2020), nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati dalla medesima norma (art. 121, comma 2, d.l. n. 34/2020), il soggetto beneficiario può optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Su tale argomentazione, il punto 4.1 del precedente provvedimento n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal provvedimento prot. n. 202205 del 10 giugno 2022, aveva previsto che le comunicazioni relative allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito devono essere inviate telematicamente all'Agenzia delle entrate “entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione”. Premesso ciò, con un secondo provvedimento di proroga, viene disposta un ulteriore differimento anche per la comunicazione delle opzioni dei bonus edilizi. Difatti, con il nuovo provvedimento del 21 febbraio 2024 n. 53159, slitta al 4 aprile 2024 il termine, ordinariamente fissato al 16 marzo, entro il quale i contribuenti o i loro intermediari devono comunicare all'Agenzia l'opzione per lo sconto o la prima cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.
Fonte: Provv. AE 21 febbraio 2024 n. 53174
Provv. AE 21 febbraio 2024 n. 53159
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