giovedì 22/02/2024 • 11:16
Con Provv. 21 febbraio 2024 n. 53174, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che per comunicare al Fisco i dati relativi agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 c'è tempo fino al 4 aprile 2024.
redazione Memento
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L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 21 febbraio 2024 n. 53174, modifica le specifiche tecniche approvate con il provvedimento AE n. 470370 del 20 dicembre 2022, riguardante le comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Le specifiche tecniche sono state implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte agli artt. 119 e 119-ter DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) e dal DL 176/2022 (Decreto Aiuti Quater).
Con riferimento agli interventi per cui si può usufruire del Superbonus è stato inserito un ulteriore codice per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute, in quanto il contribuente dal 2023 può usufruire di una detrazione del 90% e, in via residuale al verificarsi di particolari condizioni, può continuare a usufruire della detrazione pari al 110%.
È stato, inoltre, rimosso quanto riferito al “bonus facciate”, in quanto la detrazione non è stata prorogata. Le specifiche tecniche sono state adeguate anche per recepire la proroga del termine per la fruizione dell'agevolazione relativa al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
Al fine di semplificare gli adempimenti per gli amministratori di condominio, viene previsto l'esonero dall'invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto. Con riferimento al termine di trasmissione delle spese, individuato nel 16 marzo dell'anno successivo all'anno d'imposta di riferimento dall'art. 16-bis, comma 4, DL 124/2019, con il presente provvedimento viene prevista una proroga al 4 aprile 2024, per le sole spese riferite all'anno 2023, per consentire ai soggetti invianti un congruo lasso di tempo per effettuare la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate.
Fonte: Provv. AE 21 febbraio 2024 n. 53174
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