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mercoledì 21/02/2024 • 13:53

Fisco BONUS EDILIZI

DL Superbonus: il Senato approva la Legge di conversione

Con 81 voti favorevoli, 48 contrari e 4 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva il DDL di conversione del Decreto Superbonus(DL 212/2023). 

a cura di

redazione Memento

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La conversione in legge del DL 212/2023 (c.d. decreto Superbonus) è stata definitivamente approvata dal Senato. Il DL autorizza la corresponsione di un contributo in favore  dei contribuenti con un reddito di riferimento non superiore  a  15.000  euro per  le spese  sostenute  dal  1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione ad interventi (di cui all'art. 119 c. 8-bis, primo periodo, DL 34/2020) che entro  il 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di  avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.

Dal 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto in commento) si esclude la possibilità di cessione del credito d'imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.

Inoltre, ai  fini  della determinazione  delle  imposte  sui  redditi,  ai   contribuenti  è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda,  fino  a  concorrenza del suo ammontare, per le spese  documentate  sostenute  fino  al  31 dicembre 2025 per la realizzazione in edifici  già  esistenti  di  interventi volti  all'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  aventi  ad oggetto  esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Per poter fruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono avvenire con le modalità previste per le spese di cui all'art. 16-bis DPR 917/86. Inoltre, è prevista un'apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti tecnici.

Viene abrogata la disposizione che ricomprende nel beneficio gli interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche). Si dispone, infine, che le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 2 DL 11/2023 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

  • condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale anzidetto non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 L. 5 febbraio 1992 n. 104.

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