sabato 30/12/2023 • 06:00
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2023 n. 302, il DL 212/2023 (decreto sul Superbonus) che prevede misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119, 119-ter e 121 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020.
In tema di Superbonus, il Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119, 119-ter e 121 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020. Il decreto in commento (DL 212/2023), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2023 n. 302 e in vigore dal 30 dicembre 2023, ha ad oggetto: art. 1 - disposizioni in materia di bonus nel settore dell'edilizia; art. 2 - opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici; art. 3 - revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Bonus nel settore dell'edilizia (art. 1) Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'art. 119 DL 34/2020 per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'art. 121 del medesimo decreto, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche. Inoltre, il decreto in commento autorizza la corresponsione di un contributo in favore dei contribuenti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione ad interventi (di cui all'art. 119 c. 8-bis, primo periodo, DL 34/2020) che entro il 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il contributo in questione: è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento (dal 30 dicembre 2023); non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici (art. 2) Dal 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto-legge in commento) si esclude la possibilità di cessione del credito d'imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo. I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'art. 119 c. 8-ter DL 34/2020, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy saranno stabilite le modalità di attuazione. Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche (art. 3) Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025 per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Per poter fruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono avvenire con le modalità previste per le spese di cui all’art. 16-bis DPR 917/86. Inoltre, è prevista un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti tecnici. Viene abrogata la disposizione che ricomprende nel beneficio gli interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche). Si dispone che le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 2 DL 11/2023 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da: condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale anzidetto non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 L. 5 febbraio 1992 n. 104. Oltre a ciò, il decreto prevede che le disposizioni interessate (cioè l’art. 119-ter DL 34/2020 e l’art. 2 c. 1-bis DL 11/2023), in vigore anteriormente alle nuove modifiche apportate dal decreto in commento, si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto: risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. Fonte: DL 212/2023 (GU 29 dicembre 2023 n. 302)
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