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lunedì 05/02/2024 • 11:34

Lavoro Dall’INPS

Sicurezza sociale: in vigore l’Accordo Italia-Moldavia

L’INPS, con Circ. 2 febbraio 2024 n. 28, riassume le principali novità introdotte con l’Accordo tra Italia e Moldavia in materia di sicurezza sociale, in vigore dal 1° dicembre 2023.

a cura di

redazione Memento

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Il 1° dicembre 2023 è entrato in vigore l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, concluso a Roma il 18 giugno 2021 e ratificato con la Legge 11 luglio 2023. L’Accordo, pur non prevedendo la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, disciplina la presentazione delle domande di pensione in regime nazionale presso l’Istituto e la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS), istituzione moldava competente. Come si legge nella Circ. INPS 2 febbraio 2024 n. 28, l’Accordo, inoltre, regola i rapporti tra i due Paesi in materia di esportabilità delle pensioni e delle rendite per infortunio e malattia professionale erogate, per l’Italia, dall’INPS e dall’INAIL. A chi si applica l’Accordo? Il campo di applicazione oggettivo ricomprende, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale moldava, la pensione di vecchiaia, ai superstiti e le prestazioni d’invalidità causate anche da infortunio sul lavoro o malattia professionale. Invece, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, l’Accordo si applica: alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall’AGO, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’INPS; alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall’INAIL. N.B. Per quanto riguarda la legislazione di sicurezza sociale italiana, l’Accordo non si applica: all’assegno sociale; alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale; all’integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia. Il campo di applicazione soggettivo dell’Accordo, infine, comprende le persone che sono o sono state beneficiarie delle prestazioni riconosciute in base alla legislazione nazionale di una o di entrambe le Parti, nonché ai loro familiari e superstiti.  Presentazione delle domande Le domande di pensione italiane devono essere presentate direttamente all'INPS utilizzando il canale telematico e sono gestite: dal Polo specializzato presso la Direzione provinciale INPS di Perugia, nel caso di soggetti residenti nella Repubblica di Moldova; dalla Struttura territoriale competente in base al criterio della residenza per i soggetti residenti in Italia. N.B. Per gli iscritti alla Gestione pubblica resta confermato l’attuale criterio, che prevede la gestione delle domande da parte della Struttura territoriale cui fa capo l’ultimo ente datore di lavoro dell’iscritto. Le domande di pensione moldave possono essere presentate dai residenti in Italia all’Istituzione competente moldava (CNAS) per il tramite delle Strutture territoriali dell’INPS, che provvederanno a trasmetterle senza indugio alla CNAS, unitamente ai documenti allegati. Pagamento delle prestazioni Le Istituzioni competenti dei due Paesi pagano le prestazioni direttamente alle persone aventi diritto, indipendentemente dalla loro residenza: nella valuta ufficiale del proprio Stato; nel caso in cui la valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile. Ricorsi amministrativi  I ricorsi amministrativi riguardanti le prestazioni pensionistiche moldave pervenuti alle Strutture territoriali competenti dovranno essere tempestivamente trasferiti all’Istituzione moldava competente. I ricorsi amministrativi riguardanti le prestazioni pensionistiche italiane presentati da residenti nella Repubblica di Moldova possono essere presentati utilizzando anche un canale diverso da quello telematico RiOL, per il tramite dell’Istituzione moldava CNAS. In quest’ultimo caso, la data di presentazione sarà quella di presentazione del ricorso presso l’Istituzione estera. Fonte: Circ. INPS 2 febbraio 2024 n. 28

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