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mercoledì 03/01/2024 • 06:00

Fisco NUOVI TERMINI NORMATIVI

Decreto Milleproroghe: quali sono le novità fiscali

Il decreto Milleproroghe (DL 215/2023) introduce nuovi termini con riguardo all'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS e modifica i termini di notifica degli atti di recupero dei crediti d'imposta.

di Francesco Barone - Dottore commercialista e Revisore legale

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il decreto Milleproroghe (DL 215/2023), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303, prevede alcuni differimenti che riguardano disposizioni di natura fiscale:

  • introduce nuovi termini con riguardo all’esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera Sanitaria;
  • modifica i termini di notifica degli atti di recupero dei crediti d’imposta.

Il decreto in oggetto non ha invece prorogato, come inizialmente previsto:

  • (si pensava ad una proroga fino al 29 febbraio 2024), il regime fiscale speciale per gli impatriati lavoratori sportivi, previsto dal Decreto Crescita;
  • (si pensava ad una proroga fino al 30 giugno 2024), la possibilità di effettuare investimenti ordinari e beni materiali 4.0.

Esonero fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie

Ancora una volta viene prorogato, anche per il 2024, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera Sanitaria.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10-bis c. 1 DL 119/2018, più volte modificato, per i periodi d'imposta 2019-2023, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche mediante lo SdI con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera Sanitaria.

Il nuovo decreto Milleproroghe dispone un ulteriore differimento, prorogando per l'anno 2024, il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera Sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell'individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Sono interessati i seguenti soggetti: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Nel caso in cui la fattura, relativa ad una prestazione svolta direttamente nei confronti della persona fisica, sia emessa in formato elettronico mediante Sistema di Interscambio al committente soggetto passivo, che si fa carico del pagamento, il rispetto della normativa sulla privacy esige che nella fattura non sia indicato il nome del paziente o gli altri elementi che consentano di associare in modo diretto la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile (Risp. AE 24 luglio 2019 n. 307).

La normativa IVA prevede l'obbligo di riportare nella fattura i dati di “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione” e non impone in alcun modo la necessità di riportare l'identificazione espressa ed analitica del paziente (con codice fiscale, nome, cognome, ecc.).

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella FAQ n. 73, pubblicata il 19 luglio 2019, la necessità di coordinare l'assenza di un obbligo in questo senso con il dovere generale di fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio e di rispetto della tutela dei dati personali, spinge a ritenere che le parti debbano adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione, idonei a violare le varie disposizioni in essere, nell'eventualità, modificando precedenti comportamenti non più in linea con l'attuale quadro normativo.

Fermo quanto sopra, le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi IVA devono essere elettroniche via Sistema di Interscambio, senza alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile.

Nel nuovo decreto (DL 215/2023) non si riscontra la proroga del termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, devono adempiere all'obbligo di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera Sanitaria.

Ne deriva che, salvo modifiche, ai sensi dell'art. 2 c. 6-quater D.Lgs. 127/2015, come modificato, da ultimo, dall'art. 3 c. 3 DL 198/2022, dal 1° gennaio 2024, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono tenuti ad adempiere all'obbligo di cui sopra.

Atti di recupero

È noto che, ai sensi dell'art. 27 c. 15 DL 185/2008, gli atti di recupero dei crediti d'imposta deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Per il recupero degli importi relativi al Superbonus, l'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente. Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

Il decreto Milleproroghe, inoltre, dispone che i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'art. 1 c. 421, 422 e 423 L. 311/2004, e di cui all'art. 1 c. 31, 32, 33, 34, 35 e 36, L. 234/2021 (atti di recupero Superbonus), in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga all'art. 3 c. 3 L. 212/2000 (Statuto del contribuente), al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'art. 10, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115.

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