L'art. 64 DL 73/2021 (decreto Sostegni-bis) ha introdotto un'agevolazione per l'acquisto della prima casa per i soggetti di età inferiore a 36 anni con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000,00 euro annui.
In particolare, è prevista l'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a IVA, il riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all'acquisto.
È prevista, inoltre, al ricorrere dei medesimi presupposti, l'esenzione dall'imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.
Tali agevolazioni, inizialmente applicabili agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, sono state prorogate di volta in volta. A seguito del differimento da ultimo stabilito dalla Legge di Bilancio 2023, le agevolazioni si applicheranno fino al 31 dicembre 2023.
Requisiti soggettivi
Le agevolazioni si applicano ai soggetti che, nell'anno solare in cui viene stipulato l'atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno d'età. Pertanto, per gli atti rogitati nel 2023, si tratta dei soggetti nati dal 1° gennaio 1988 in avanti.
È, inoltre, richiesto che l'indicatore della situazione economica equivalente non sia superiore a 40.000,00 euro annui.
Fermo restando che il requisito ISEE deve sussistere al momento della stipula del contratto di acquisto, la condizione non è soddisfatta se il contribuente ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in data successiva all'atto, atteso che l'ISEE non ha valenza retroattiva.
Il contribuente, al momento della stipula dell'atto, deve dichiarare nello stesso di avere un valore ISEE non superiore a 40.000,00 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver provveduto a richiederla, avendo presentato la relativa DSU in data anteriore al rogito, indicando in atto il numero di protocollo dell'attestazione ISEE in corso di validità, oppure, ove questa non sia ancora stata rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata.
Il requisito ISEE, anche se non espressamente richiesto, è necessario anche per applicare il beneficio agli atti imponibili ai fini IVA.
Requisiti oggettivi
Per l'applicazione dei benefici previsti dal decreto Sostegni-bis, occorre fare riferimento alla disciplina delle agevolazioni prima casa di cui alla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 131/86, con riguardo sia alle tipologie di atti agevolabili (atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, uso e abitazione relativi alle stesse), sia alla natura degli immobili oggetto delle misure di favore (case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8, A/9).
Quali sono le agevolazioni
In relazione ai trasferimenti a titolo oneroso di immobili per i quali ricorrano le condizioni prima casa e gli ulteriori requisiti dell'età (inferiore a 36 anni) e dell'ISEE (di valore non superiore a 40.000,00 euro), all'acquirente spetta l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Come chiarito dalla circolare n. 12/E/2021, per gli atti non soggetti ad IVA, si applica anche l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
In caso di acquisto soggetto a IVA, è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari al tributo, che non può essere in nessun caso rimborsato, ma utilizzato esclusivamente:
in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto (nel modello REDDITI PF 2023, va indicato nel rigo CR13);
in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6928” denominato "Credito d'imposta prima casa under 36 - art. 64 c. 7 DL 73/2021”, istituito con la risoluzione n. 62/E/2021).
Infine, si applica l'esenzione dall'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 18 DPR 601/73 per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, a condizione che – dalla dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo – risulti la sussistenza dei requisiti prima casa e degli ulteriori requisiti dell'età (inferiore a 36 anni) e dell'ISEE (di valore non superiore a 40.000,00 euro).
Decadenza dalle agevolazioni
In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni, ovvero di decadenza dalle stesse, per il recupero delle imposte dovute, l'applicazione degli interessi e l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni previste, per l'ipotesi di decadenza dalle agevolazioni prima casa, dalla nota II-bis all'articolo 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 131/86 e dall'art. 20 DPR 601/73.
In particolare, in assenza delle condizioni prima casa, l'imposta di registro risulta dovuta nella misura ordinaria del 9%.
In assenza, invece, delle condizioni dell'età e dell'ISEE, l'imposta di registro è dovuta nella misura del 2%, (circolare n. 12/E/2021).
In entrambi i casi, le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 50 euro ciascuna, mentre l'imposta sostitutiva sul finanziamento è pari al 2% in assenza delle condizioni prima casa e dello 0,25% in assenza delle ulteriori condizioni dell'età e dell'ISEE.