mercoledì 29/11/2023 • 06:00
L'amministrazione finanziaria, tramite la Risposta n. 469 dello scorso 28 novembre, ha chiarito come comportarsi se, in luogo della sospensione di imposta, viene applicato il regime IVA ordinario.
redazione Memento
In sede di risposta a interpello n. 469, l'Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sugli effetti e i rimedi esperibili in caso di erronea applicazione del regime ordinario IVA in luogo della sospensione d'imposta con riguardo al trasferimento di carburanti per motori autotrazione .
Come noto, tali trasferimenti da un deposito fiscale ad un altro, in regime di accisa sospesa, rientrano sempre nel regime previsto dall'art. 1 c. 939 L. 205/2017, che prevede la sospensione nell'applicazione dell'IVA. Come, infatti, già ribadito dalla prassi, è principio assodato che la cessione dei prodotti all'interno di un deposito o da un deposito fiscale ad un altro deposito fiscale, o verso un destinatario registrato esercente deposito commerciale, non deve essere assoggettata ad IVA.
In tale contesto, riferendosi al caso di specie riguardante una cessione a catena di carburante con erronea applicazione del reverse charge, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che:
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