In sede di risposta a interpello n. 469, l'Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sugli effetti e i rimedi esperibili in caso di erronea applicazione del regime ordinario IVA in luogo della sospensione d'imposta con riguardo al trasferimento di carburanti per motori autotrazione .
Come noto, tali trasferimenti da un deposito fiscale ad un altro, in regime di accisa sospesa, rientrano sempre nel regime previsto dall'art. 1 c. 939 L. 205/2017, che prevede la sospensione nell'applicazione dell'IVA. Come, infatti, già ribadito dalla prassi, è principio assodato che la cessione dei prodotti all'interno di un deposito o da un deposito fiscale ad un altro deposito fiscale, o verso un destinatario registrato esercente deposito commerciale, non deve essere assoggettata ad IVA.
In tale contesto, riferendosi al caso di specie riguardante una cessione a catena di carburante con erronea applicazione del reverse charge, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che:
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