martedì 21/11/2023 • 15:18
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 406675 del 20 novembre 2023, ha stabilito nuovi obblighi di comunicazione per i prestatori di servizi di pagamento a partire dal 1° gennaio 2024.
redazione Memento
Con il provvedimento n. 406675 del 20 novembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha previsto che, per rafforzare la lotta alle frodi IVA, dal 1° gennaio 2024 i prestatori di servizi di pagamento devono comunicare trimestralmente tramite SdI le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero. Soggetti obbligati alla comunicazione Sono i prestatori di servizi di pagamento per i quali l'Italia è Paese di origine e i prestatori di servizi di pagamento, operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l'Italia è Paese ospitante. L'obbligo di comunicazione si applica se, nel corso di un trimestre, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. Informazioni relative ai servizi di pagamento Le informazioni oggetto di comunicazione sono le seguenti: il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento; il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; il numero di identificazione IVA, o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario, se disponibili; l'IBAN o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione; se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione; se disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all'art. 40-ter DPR 633/72; i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai predetti pagamenti transfrontalieri. Termini Il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione dei dati è l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle informazioni. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell'elaborazione, comunicata mediante un esito di elaborazione, successivo all'invio di una ricevuta di accoglimento del file. Fonte: Provv. AE 20 novembre 2023 n. 406675
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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