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martedì 21/11/2023 • 15:18

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Prestatori di servizi di pagamento: obblighi di comunicazione dal 2024

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 406675 del 20 novembre 2023, ha stabilito nuovi obblighi di comunicazione per i prestatori di servizi di pagamento a partire dal 1° gennaio 2024.

a cura di

redazione Memento

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Con il provvedimento n. 406675 del 20 novembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha previsto che, per rafforzare la lotta alle frodi IVA, dal 1° gennaio 2024 i prestatori di servizi di pagamento devono comunicare trimestralmente tramite SdI le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero.

Soggetti obbligati alla comunicazione

Sono i prestatori di servizi di pagamento per i quali l'Italia è Paese di origine e i prestatori di servizi di pagamento, operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l'Italia è Paese ospitante.

L'obbligo di comunicazione si applica se, nel corso di un trimestre, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario.

Informazioni relative ai servizi di pagamento

Le informazioni oggetto di comunicazione sono le seguenti:

  • il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;
  • il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
  • il numero di identificazione IVA, o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario, se disponibili;
  • l'IBAN o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;
  • se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
  • se disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
  • i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all'art. 40-ter DPR 633/72;
  • i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai predetti pagamenti transfrontalieri.

Termini

Il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione dei dati è l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle informazioni. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell'elaborazione, comunicata mediante un esito di elaborazione, successivo all'invio di una ricevuta di accoglimento del file.

Fonte: Provv. AE 20 novembre 2023 n. 406675

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