giovedì 09/11/2023 • 06:00
Il decreto legislativo n. 153/2023 dà attuazione alle misure contenute nella direttiva UE 284/2020 sull'introduzione degli obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. Quali sono le novità dal 2024?
Il nostro Paese era passato alla storia degli adempimenti con l'introduzione della bolla di accompagnamento prenumerata, partendo dall'idea che se la merce viene venduta deve uscire in strada, e quindi può essere controllata sul percorso. Nella relativamente breve vita della bolla d'accompagnamento, non confrontabile con gli adempimenti degli altri Paesi della (allora) Comunità europea, veniva obiettato che la vendita di beni o servizi è tracciabile anche meglio, e con maggiore frequenza, sul percorso dei pagamenti. Attualmente il flusso del denaro virtuale, carte di credito, debito, prepagate, ha raggiunto un'importanza significativa, e quindi può essere un utile strumento di controllo. Anche se la prima recente esperienza di confronto dei pagamenti elettronici con i totali dei registratori telematici, ha dato qualche problema di efficacia e di efficienza. Dove il pagamento elettronico è praticamente l'unico strumento utilizzabile è nelle operazioni transnazionali: chi paga all'ordine un fornitore, che può essere di beni o di servizi, come un albergo, situato fuori dal proprio territorio nazionale deve necessariamente ricorrere a questo tipo di pagamento. Le novità dal 2024 Dal 1° gennaio 2024 viene integrata a questo scopo la direttiva dell'imposta sul valore aggiunto, la 2006/112/CE, con l'introduzione degli articoli 243 bis a 243 quinquies, ad opera della direttiva (UE) 2020/284, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153, che inserisce nella nostra legge IVA (DPR 633/72) gli articoli 40-bis a 40-sexies. La direttiva europea, nata come testo di rifusione (recast), cioè come testo unico ha raggiunto la trentunesima modifica nel testo coordinato, che a livello eur-lex si chiama “consolidato”. La norma italiana introduce un titolo II-bis alla legge IVA, dopo quello che si occupa degli adempimenti del soggetto d'imposta, cioè del contribuente. Destinatari di queste disposizioni sono i gestori dei servizi di pagamento, cioè soggetti che intervengono solo strumentalmente e per conto di terzi nella rilevazione dei dati significativi per il controllo della corretta applicazione del tributo. I prestatori dei servizi di pagamento conservano la documentazione che riporta le informazioni che individuano i beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre, al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, allo scopo di conseguire l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo. Questo adempimento comporta una adeguata organizzazione da parte di questi operatori, che dovranno rilevare le informazioni solo se il singolo beneficiario riceve più di 25 pagamenti al trimestre. È comunque un limite molto basso, basta pensare a quanti clienti di un albergo pagano con carte di credito di altri Stati. I dati conservati dagli enti pagatori (o anche solo riscossori se il pagamento viene eseguito con una carta di credito emessa nell'Unione europea) dovranno comunicare queste informazioni, con una apposita procedura telematica, che dovrà essere formalizzata dall'Agenzia delle entrate. Questo flusso di informazioni sarà contestualmente trasferito alla banca dati centralizzata europea prevista dall'art. 24-bis regolamento (UE) 904/2010, quello che si occupa anche dei controlli sulla corretta attribuzione delle partite IVA, di cui abbiamo recentemente riferito in relazione ad uno schema di decreto legislativo di riforma dell'accertamento. Conclusioni L'utilizzo di un POS, cioè di uno strumento per l'acquisizione del pagamento nel locale dell'esercente, costituirà uno dei dati che gli operatori dovranno inserire nel file. Non è chiaro peraltro come questa qualificazione possa distinguere rispetto ai pagamenti eseguiti online. Come tutte le disposizioni vincolanti nei confronti dei destinatari, la norma italiana prevede due tipi di sanzione: per la violazione degli obblighi di conservazione triennale delle informazioni, quella dell'art. 9 c. 1 D.Lgs. 471/97 (sanzione da 1.000 a 8.000 euro); per la violazione dell'obbligo di trasmissione dei dati, la sanzione del successivo articolo 10, comma 1, dello stesso provvedimento (sanzione da 2.000 a 21.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi). Fonte: D.Lgs. 153/2023 (GU 3 novembre 2023 n. 153)
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Dal punto di vista dell'IVA, le vendite a distanza devono essere esaminate sia per ciò che riguarda i rapporti interni, che per quelli con l'estero, a loro volta distinguendo i rapporti con clienti di altri Stati membri..
Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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