X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Scopri i nostri servizi esclusivi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Altro
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • ARGOMENTI
  • Bonus edilizi
Altro

sabato 04/11/2023 • 06:00

Fisco ADEMPIMENTO IN SCADENZA

Bonus edilizi: remissione in bonis entro il 30 novembre 2023

I soggetti che intendono fruire dello sconto in fattura o cessione del credito ma hanno omesso di inviare la comunicazione dovuta entro il 31 marzo 2023, possono attivare la remissione in bonis per i bonus edilizi entro il 30 novembre 2023.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

+ -
  • Tempo di lettura 4 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Le ipotesi della remissione in bonis

Le disposizioni di cui agli artt. 2-ter e 2-quinquies, introdotte in fase di conversione del Decreto Cessioni (DL 11/2023), individuano due ipotesi in cui il contribuente può avvalersi dell'istituto della remissione in bonis:

a) il contribuente non abbia presentato tempestivamente l'asseverazione di efficacia degli interventi, necessaria per fruire dell'agevolazione prevista nei casi d'interventi volti alla riduzione del rischio sismico;

b) a comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito nel caso in cui il contratto di cessione del credito d'imposta non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023 e il cessionario sia un soggetto qualificato.

In proposito, secondo tale ultima ipotesi (opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito), è riconosciuta la possibilità di avvalersi della remissione in bonis purchè (Circ. AE 6 ottobre 2022 n. 33/E):

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versato l'importo corrispondente alla misura minima della sanzione stabilita. In tal caso, se tali presupposti sussistono, l'invio della comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all'ordinario termine annuale di trasmissione dell'opzione.

Riduzione del rischio sismico: mancata presentazione nei termini dell'asseverazione

Le spese sostenute a decorrere dal 2022, agevolabili ai sensi dell'art. 16 c. 1-quater, 1-quinquies e 1-septies DL 63/2013 (c.d. Sismabonus) e dell'art. 119 c. 4 DL 34/2020 (c.d. Super Sismabonus), finalizzate alla riduzione del rischio sismico, possono essere portate in detrazione solo a condizione che tutti gli adempimenti necessari ai fini del perfezionamento della remissione in bonis siano posti in essere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione. Qualora il contribuente intenda avvalersi, in luogo della detrazione d'imposta, dell'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito d'imposta, il Decreto Cessioni prevede che la remissione in bonis, mediante la presentazione dell'asseverazione sopracitata, debba perfezionarsi «prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121».

Comunicazione per la cessione del credito entro il 30 novembre 2023

Come precisato dalla Circ. AE 7 settembre 2023 n. 27/E, è consentita la presentazione tardiva della comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione sopra identificata, avvalendosi dell'istituto della remissione in bonis, nonostante alla data del 31 marzo 2023 mancasse il presupposto sostanziale per l'invio della comunicazione, ossia un contratto regolarmente concluso. In tal caso, occorre sottolineare che:

a) tale eccezione all'istituto della remissione in bonis - limitata alle sole spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021- è, tuttavia, subordinata alla condizione che il cessionario del credito d'imposta rientri tra i soggetti qualificati dalla legge;

b) la disposizione in esame consente al beneficiario della detrazione di effettuare la comunicazione di cessione del credito all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'istituto della remissione in bonis entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ossia entro il 30 novembre 2023);

c) poiché ai fini dell'esercizio della remissione in bonis è richiesto anche il versamento di un importo pari a 250 euro, tale somma è dovuta per sanare ciascun inadempimento del contribuente. Ne deriva, pertanto, che il contribuente deve versare un importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023;

d) se il contribuente ha inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023 e versando un unico importo di 250 euro, in luogo del versamento di 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, ai fini del perfezionamento della remissione in bonis, il versamento delle ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché lo stesso avvenga entro la predetta data del 30 novembre 2023, sempreché sussistano i presupposti sostanziali per godere delle agevolazioni richieste;

e) le condizioni previste dalla norma per considerare perfezionata la remissione in bonis (rimozione dell'errore od omissione e versamento della somma pari a 250 euro per ciascun errore/omissione rimosso) devono, infatti, realizzarsi al più tardi entro il termine del 30 novembre 2023, sempre che la violazione non sia stata constatata dall'Amministrazione finanziaria o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente? Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Vedi anche

Fisco AGENZIA DELLE ENTRATE

I chiarimenti sulla cessione del credito e dello sconto in fattura dei bonus edilizi

Con circolare 7 settembre 2023 n. 27/E l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti al fine di individuare le ipotesi in cui il beneficiario dei bonus edilizi può contin..

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

Approfondisci con


Remissione in bonis sismabonus per omessa presentazione nei termini dell'Allegato B

Progetto iniziato nel 2017 con proroga dei termini di ultimazione dei lavori e relative varianti. Nel 2023 vengono effettivamente ultimati i lavori e i costi sostenuti competono in prevalenza a questo esercizio fiscale ..

di

Niccolò Bisceglia

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”