sabato 04/11/2023 • 06:00
I soggetti che intendono fruire dello sconto in fattura o cessione del credito ma hanno omesso di inviare la comunicazione dovuta entro il 31 marzo 2023, possono attivare la remissione in bonis per i bonus edilizi entro il 30 novembre 2023.
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Le ipotesi della remissione in bonis
Le disposizioni di cui agli artt. 2-ter e 2-quinquies, introdotte in fase di conversione del Decreto Cessioni (DL 11/2023), individuano due ipotesi in cui il contribuente può avvalersi dell'istituto della remissione in bonis:
a) il contribuente non abbia presentato tempestivamente l'asseverazione di efficacia degli interventi, necessaria per fruire dell'agevolazione prevista nei casi d'interventi volti alla riduzione del rischio sismico;
b) a comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito nel caso in cui il contratto di cessione del credito d'imposta non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023 e il cessionario sia un soggetto qualificato.
In proposito, secondo tale ultima ipotesi (opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito), è riconosciuta la possibilità di avvalersi della remissione in bonis purchè (Circ. AE 6 ottobre 2022 n. 33/E):
Riduzione del rischio sismico: mancata presentazione nei termini dell'asseverazione
Le spese sostenute a decorrere dal 2022, agevolabili ai sensi dell'art. 16 c. 1-quater, 1-quinquies e 1-septies DL 63/2013 (c.d. Sismabonus) e dell'art. 119 c. 4 DL 34/2020 (c.d. Super Sismabonus), finalizzate alla riduzione del rischio sismico, possono essere portate in detrazione solo a condizione che tutti gli adempimenti necessari ai fini del perfezionamento della remissione in bonis siano posti in essere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione. Qualora il contribuente intenda avvalersi, in luogo della detrazione d'imposta, dell'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito d'imposta, il Decreto Cessioni prevede che la remissione in bonis, mediante la presentazione dell'asseverazione sopracitata, debba perfezionarsi «prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121».
Comunicazione per la cessione del credito entro il 30 novembre 2023
Come precisato dalla Circ. AE 7 settembre 2023 n. 27/E, è consentita la presentazione tardiva della comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione sopra identificata, avvalendosi dell'istituto della remissione in bonis, nonostante alla data del 31 marzo 2023 mancasse il presupposto sostanziale per l'invio della comunicazione, ossia un contratto regolarmente concluso. In tal caso, occorre sottolineare che:
a) tale eccezione all'istituto della remissione in bonis - limitata alle sole spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021- è, tuttavia, subordinata alla condizione che il cessionario del credito d'imposta rientri tra i soggetti qualificati dalla legge;
b) la disposizione in esame consente al beneficiario della detrazione di effettuare la comunicazione di cessione del credito all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'istituto della remissione in bonis entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ossia entro il 30 novembre 2023);
c) poiché ai fini dell'esercizio della remissione in bonis è richiesto anche il versamento di un importo pari a 250 euro, tale somma è dovuta per sanare ciascun inadempimento del contribuente. Ne deriva, pertanto, che il contribuente deve versare un importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023;
d) se il contribuente ha inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023 e versando un unico importo di 250 euro, in luogo del versamento di 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, ai fini del perfezionamento della remissione in bonis, il versamento delle ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché lo stesso avvenga entro la predetta data del 30 novembre 2023, sempreché sussistano i presupposti sostanziali per godere delle agevolazioni richieste;
e) le condizioni previste dalla norma per considerare perfezionata la remissione in bonis (rimozione dell'errore od omissione e versamento della somma pari a 250 euro per ciascun errore/omissione rimosso) devono, infatti, realizzarsi al più tardi entro il termine del 30 novembre 2023, sempre che la violazione non sia stata constatata dall'Amministrazione finanziaria o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
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