Conciliazione agevolata delle controversie tributarie
Nell'ambito della definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, il legislatore ha concesso ai contribuenti la possibilità di definire le controversie tributarie mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza, con il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge e l'ulteriore vantaggio di un'ampia rateazione degli importi dovuti (art. 1 c. 206-212 L. 197/2022).
In particolare, la conciliazione agevolata è applicabile, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi da 186 a 205, alle liti pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, è bene ricordare, che con l'intervento dell'art. 17 c. 2 DL 34/2023, è stata estesa l'applicabilità della conciliazione agevolata alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.
Ai fini della pendenza della lite innanzi alle Corti di giustizia tributaria di secondo grado, è necessario che l'appello al 15 febbraio 2023 sia stato notificato alla controparte; non è, quindi, sufficiente la mera pendenza del termine per impugnare la pronuncia di primo grado (Circ. AE 9/E/2023).
Potranno essere oggetto della conciliazione agevolata, le controversie relative ad atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. Pertanto, sono “agevolabili” gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero dei crediti d'imposta non spettanti ed ogni altro atto d'imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata. Al contrario, sono escluse dall'ambito applicativo, le liti vertenti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso, sia quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione.
L'istituto in esame, prevede che ciascuna delle parti possa depositare innanzi alle Corti di giustizia tributaria, non oltre l'ultima udienza di trattazione, una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito al fine di ottenere la declaratoria d'estinzione del giudizio, totale o parziale, per cessazione della materia del contendere.
Il contribuente potrà, altresì, avvalersi della conciliazione parziale della controversia nei casi in cui l'accordo interessi una parte dell'atto impositivo impugnato.
La conciliazione agevolata si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo, essendo questo il momento in cui si formalizza l'incontro di volontà tra Amministrazione Finanziaria ed il contribuente. Tale sottoscrizione, dovrà avvenire entro il 30 settembre 2023, che, cadendo di sabato, slitta al 2 ottobre 2023.
Il versamento delle somme dovute, ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, dev'essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Qualora il contribuente intenda avvalersi della rateizzazione, si applica quanto previsto dall'art. 8 D.Lgs. 218/1997, pagando l'importo dovuto con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Si precisa, inoltre, che è preclusa la compensazione di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997.
La conciliazione agevolata non è applicabile alle controversie con oggetto le sole sanzioni. Ciò, in quanto, se così non fosse, il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo, rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla ratio legis.
In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio, con la conseguente iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall'accordo stesso ed all'applicazione del relativo regime sanzionatorio per l'omesso versamento. La decadenza comporta, altresì, l'applicazione delle sanzioni nella misura ordinariamente prevista dall'art. 48-ter D.Lgs. 546/92, ovvero:
il 40% del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio;
il 50% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio;
il 30% di ogni importo non versato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/97, aumentato della metà ed applicato sul residuo importo dovuto a titolo d'imposta.
Rinuncia dei giudizi pendenti in Cassazione
Un'ulteriore misura agevolativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (c. 213-218), riguarda la rinuncia al ricorso per Cassazione, principale o incidentale, a seguito di definizione in via transattiva fra le parti di tutte le pretese azionate in giudizio, con conseguente applicazione delle sanzioni in misura ridotta. Tale rinuncia, è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie agevolate, di cui ai c. da 186 a 205 della medesima legge.
L'istituto riguarda le controversie pendenti in Cassazione al 1° gennaio 2023 in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi. Come precisato nella Circ. AE 2/E/2023, la condizione preliminare per l'esercizio della rinuncia da parte del ricorrente principale o incidentale, è la definizione di un accordo tra l'Agenzia delle Entrate ed il contribuente su tutte le pretese azionate in giudizio, con conseguente abbattimento delle sanzioni. Pertanto, resta esclusa la possibilità, consentita, invece, con riguardo alla conciliazione agevolata, di giungere ad un accordo avente ad oggetto solo una parte delle pretese contenute nell'atto impositivo impugnato.
Anche nel caso della rinuncia dei giudizi pendenti, la stessa non potrà essere esercitata in riferimento alle controversie aventi ad oggetto le sole sanzioni.
In merito alla pendenza della lite, l'Amministrazione Finanziaria, nella Circ. 21/E/2023, ha precisato che, a tal fine, è sufficiente che al 1° gennaio 2023 sia stata effettuata la notifica del ricorso alla controparte, ancorché alla medesima data. non risulti ancora effettuato il deposito del ricorso innanzi alla cancelleria della Suprema Corte (che dovrà comunque essere stato effettuato nei termini di legge).
Affinché la definizione transattiva si possa perfezionare, è necessaria la sottoscrizione dell'accordo ed il versamento integrale in un'unica soluzione entro 20 giorni dalla sottoscrizione, delle somme dovute per:
imposte;
sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge;
interessi ed eventuali accessori.
Anche in tal caso, è espressamente esclusa la compensazione di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, nonché la restituzione delle somme versate dal contribuente in pendenza di giudizio in misura superiore rispetto a quanto risulti dovuto in base all'accordo.
A seguito dell'accordo con la controparte sull'intera materia del contendere, perfezionato così come sopra esposto, la parte che ha proposto il ricorso principale o incidentale per Cassazione formalizza, entro il 2 ottobre 2023, la rinuncia al ricorso secondo le disposizioni di cui all'art. 390 c.p.c. Pertanto, la rinuncia potrà essere effettuata finché non sia iniziata la relazione all'udienza, ovvero fino alla data dell'adunanza camerale.