giovedì 14/09/2023 • 06:00
Entro il 30 settembre 2023 il contribuente ha l'onere di depositare presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia la copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Quali sono gli adempimenti successivi alla presentazione della domanda e quali le criticità ad esso legate?
L'art. 1 c. 194 L. 197/2022 prevede il perfezionamento della definizione agevolata con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 settembre 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del contribuente, le rate successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Va, tuttavia, evidenziato che non basta la semplice presentazione della domanda e il versamento dell'intero importo dovuto o della prima rata, ma il contribuente deve porre attenzione agli adempimenti successivi che dovranno essere compiuti dopo detta presentazione. Sospensione dei giudizi Il comma 197 del citato art. 1, dispone che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023”. Entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. I giudizi definibili sono dunque sospesi su richiesta del contribuente e non in modo automatico. La circolare dell'Agenzia delle entrate del 20 marzo 2023, n. 6/E, richiamando la circolare n. 6/E/2019, puntualizza che la domanda di sospensione del giudizio va avanzata anche dal contribuente che non si sia ancora avvalso della definizione agevolata e senza che dalla eventuale domanda di sospensione conseguano effetti vincolanti per l'adesione alla definizione. Una volta presentata la domanda di definizione, il contribuente è tenuto a depositare, entro il 10 ottobre 2023, copia della domanda e del relativo versamento in unica soluzione o della prima rata ovvero, laddove non siano previsti versamenti, copia della sola domanda di definizione. In altri termini, il contribuente che ha intenzione di aderire alla definizione agevolata, richiede al giudice la sospensione del giudizio, che opererà fino al 10 ottobre 2023, ma ciò non lo impegna comunque a presentare effettivamente domanda di definizione agevolata, per cui la richiesta di sospensione del giudizio è svincolata dalla presentazione della domanda di definizione della controversia. Laddove, poi, la lite sia stata effettivamente oggetto di definizione, attraverso la presentazione della relativa domanda e il pagamento di quanto dovuto o della prima rata, il contribuente ha un vero e proprio onere di richiedere la sospensione del giudizio, che opererà fino al 10 ottobre 2023, depositando anche copia della domanda di definizione e del versamento effettuato presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia. Quanto al soggetto obbligato a presentare la domanda, si ritiene che essa possa essere avanzata anche dal difensore del contribuente, senza necessità di procura speciale, in forma scritta oppure, in sede di trattazione della causa in pubblica udienza, anche oralmente. Sul punto si è già espressa l'Amministrazione Finanziaria con la citata circolare n. 6/E/2019, con riguardo alla precedente definizione di cui al DL 119/2018. Spunti critici Si pone il dubbio riguardante l'obbligo o meno di presentare, da parte del contribuente o del difensore a ciò autorizzato, la richiamata domanda di definizione presso l'organo di giudizio competente in modo tassativo entro il 10 ottobre 2023. In proposito giova evidenziare che la circolare dell'Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2023, n. 2/E, ha precisato che si pone in capo al contribuente l'obbligo di depositare, perentoriamente entro il 10 ottobre 2023, la domanda di definizione e la prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata. In passato, in merito alla definizione delle liti pendenti di cui al DL n. 119/2018, la Suprema Corte, con ord. del 20/01/2022, n. 1710, ha dettato il principio secondo cui” In tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell'art. 6 c. 10 DL 119/2018, con modif., in L. 136/2018 (cd. pace fiscale), lo spirare del termine del 10 giugno 2019 (attuale 10 ottobre 2023), previsto per il deposito della relativa istanza, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di avanzare la domanda, trattandosi di termine avente natura ordinatoria in funzione acceleratoria, stante l'assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il “favor” legislativo per la definizione agevolata” (nello stesso senso, Cass., 15/11/2019, n. 29790; Cass., 28/11/2019, n. 31126). In realtà, nell'attuale disposizione (c. 197) non viene prevista la decadenza del contribuente dalla facoltà di presentare la domanda successivamente se non depositata, presso l'organo giurisdizionale competente, entro il 10 ottobre 2023. La perentorietà del termine di presentazione viene richiamata solo da un documento di prassi (circ. n. 2/E/2023), che certamente non ha valore di disposizione imperativa, per cui si ritiene valido il principio dettato dalla suddetta ordinanza della Cassazione anche per la vigente definizione agevolata delle controversie pendenti. Infine, non deve essere taciuto il fatto che, la “trasmissione” della domanda di definizione, deve essere comunque eseguita, in quanto, il comma 198, prevede che, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, con il deposito della predetta documentazione il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Estinzione del processo, attenzione, che non è definitiva, in quanto l'art. 1 c. 200 L. 197/2022, dispone che l'eventuale diniego della definizione, eseguito dall'Amministrazione Finanziaria, va notificato entro il 30 settembre 2024, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Fino a quest'ultima data, quindi, è possibile ricevere il diniego della definizione anche se il processo, in precedenza, era stato dichiarato estinto. In ogni caso, per i processi dichiarati estinti, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego di definizione agevolata.
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Francesco Villante
- Avvocato tributarista, esperto in accertamento e contenziosoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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