La definizione agevolata delle controversie tributarie ha subìto diverse modifiche facendo sorgere in capo agli operatori del settore rilevanti dubbi applicativi proprio a ridosso dei termini entro cui porre in essere tutti i necessari adempimenti.
In particolare, il D.L. n. 34 del 30 marzo 2023 (c.d. Decreto Bollette), convertito con la legge n. 56 del 26 maggio 2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 29 maggio 2023, ha previsto che (art. 20, c. 1):
1) la presentazione della domanda e il pagamento del quantum dovuto (in unica soluzione ovvero della prima rata) dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2023;
2) in caso di pagamento rateale - effettuabile in 5 anni con un massimo di n. 20 rate trimestrali e con la maggiorazione per interessi di rateazione al saggio legale del 5% annuo calcolati dalla data del versamento della prima rata - le prime tre rate dovranno essere versate entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 ed il 20 dicembre 2023, mentre le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno;
3) in alternativa, sarà possibile optare per una forma mista di pagamento rateale effettuando:
il versamento delle prime tre rate sempre con scadenza trimestrale e sempre entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 ed il 20 dicembre 2023;
il versamento delle rate successive in un massimo di 51 rate mensili, con scadenza entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire dal 31 gennaio 2024, ad eccezione per il mese di dicembre per il quale il termine di versamento resta fermo al giorno 20.
La nuova norma - oltre a posticipare i termini degli adempimenti per il perfezionamento della procedura - offre ai contribuenti la possibilità di effettuare una pianificazione finanziaria tramite l'opzione per una diversa forma di pagamento rateale, permettendo loro di evitare il pagamento di rate trimestrali troppo onerose e di raggiungere un eventuale (seppur talvolta minimo) risparmio in termini di interessi di rateazione che il legislatore ha fissato al tasso legale del 5%; il tutto senza arrecare danno all'Erario che incasserebbe l'importo della definizione entro lo stesso periodo temporale.
Senonché, proprio in questi giorni numerosi professionisti sono alle prese con la predisposizione dei piani di ammortamento (da predisporre in autoliquidazione) per i pagamenti rateali in relazione ai quali sono emersi dubbi applicativi.
È necessario, quindi, prestare molta attenzione poiché, in caso di rilevanti errori, l'A.F. potrebbe eccepire il diniego al perfezionamento della procedura.
La nuova forma di pagamento rateale in 54 rate mensili ed il Provvedimento direttoriale del 5 luglio
Alcuni dubbi operativi - già segnalati da UNCAT – sono sorti in merito alla descritta nuova forma di pagamento rateale mista introdotta dal Decreto Bollette.
Con il Provvedimento direttoriale prot. n. 250755/2023 del 5 luglio 2023 con cui, al fine di dare attuazione alle modifiche del Decreto Bollette, l'Agenzia delle Entrate ha approvato l'aggiornamento del nuovo modello di domanda per la definizione agevolata (punto 1.1) e ha chiarito che, in ipotesi di pagamento rateale con la predetta formula mista, la definizione può avvenire in un numero massimo di cinquantaquattro rate di pari importo con una rateizzazione mensile per le rate successive alle prime tre (punto 3.2).
Il riferimento alle “54 rate pari importo”, tuttavia, sembrerebbe non previsto dalla lettera della nuova norma secondo cui i contribuenti dovrebbero seguire i seguenti step per la predisposizione del piano di ammortamento:
quantificare l'importo complessivo da versare per il perfezionamento della definizione agevolata della controversia (ad esempio: € 100.000);
suddividere il predetto importo in un massimo di 20 rate trimestrali (€ 5.000);
effettuare, in ogni caso, il versamento delle prime tre alle date del 30 settembre, 31 ottobre e 20 dicembre 2023 sulla base del predetto importo (€ 5.000*3);
ove conveniente, optare di pagare l'importo residuo (€ 85.000) in un massimo di n. 51 rate mensili, la cui prima (€ 1.666,66) dovrà essere versata in data 31/01/2024 e l'ultima in data 31/03/2028.
Tale modalità operativa, tuttavia, sembrerebbe differente rispetto a quanto previsto nelle istruzioni fornite con il Provvedimento del 5 luglio secondo cui, invece, il quantum dovuto andrebbe diviso per il numero massimo di 54 rate, giungendo alla quantificazione delle singole rate in misura evidentemente diversa (€ 1.851,85).
Con l'auspicio che sopraggiungono chiarimenti ufficiali, è importante che contribuenti e professionisti pongano molta attenzione alle modalità con cui si predisporrà il piano di ammortamento per il pagamento delle singole rate.
Preme evidenziare, tuttavia, che il contribuente, in ogni caso, non dovrebbe rischiare di ricevere un diniego al perfezionamento della procedura da parte dell'A.F. poiché:
con la procedura sopra descritta, sebbene sembri discostarsi dal Provvedimento del 5 luglio, il contribuente verserebbe la prima rata necessaria al perfezionamento in misura comunque superiore a quella suggerita dall'A.F.;
laddove seguisse le istruzioni ufficiali diramate, egli dovrebbe vantare un legittimo affidamento dinanzi a qualsiasi eventuale contestazione per carente versamento della prima rata.
Il calcolo degli interessi da rateazione
Come detto, la legge concede al contribuente la possibilità di versare il quantum dovuto in forma rateale quinquennale con 20 rate trimestrali o con rate mensili, di cui le prime tre rate dovranno essere versate entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 ed il 20 dicembre 2023, mentre le successive entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno, con la maggiorazione per interessi di rateazione al saggio legale del 5% annuo calcolati dalla data del versamento della prima rata.
Non è chiaro, tuttavia, quale sia la corretta modalità di calcolo dei menzionati interessi correlati al pagamento rateale. In particolare, sarebbe importante capire se, in ipotesi di un pagamento anticipato della prima rata al 1° agosto 2023, il dies a quo per il calcolo degli interessi vada individuato nell'effettivo giorno del pagamento (termine mobile) o, invece, nel termine ultimo del 30 settembre ex lege previsto per la prima rata (termine fisso uguale per tutti).
Un approccio prudente suggerirebbe di calcolare gli interessi dal giorno del pagamento della prima rata; tale conclusione, tuttavia, penalizzerebbe coloro che decidano di versare in anticipo la prima rata, dovendo poi attendere il 31 ottobre per la seconda.
In attesa di eventuali ufficiali precisazioni dell'A.F., il contribuente potrebbe versare la prima rata - priva di interessi - per poi provare a chiedere informazioni all'Ufficio competente con l'auspicio di evitare di imbattersi, alla fine del piano di ammortamento, in una contestazione di carente versamento rispetto al quantum dovuto.