giovedì 21/09/2023 • 06:00
Rush finale per la definizione agevolata per la quale entro l’ormai imminente 30 settembre i contribuenti interessati dovranno presentare la domanda telematica ed effettuare i dovuti versamenti per conseguire i benefici della sanatoria in esame – i cui calcoli per la quantificazione degli importi dovuti non risultano sempre agevoli.
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Nel corso di un evento della stampa specializzata tenutosi in data 20 settembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti risposte in relazione alla definizione agevolata, chiarendo alcuni dei molteplici dubbi applicativi sorti a contribuenti e professionisti alle prese con la predisposizione delle necessarie istanze e versamenti.
In prima battuta, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, a fronte di eventuali errori commessi in merito all'esatta quantificazione degli importi dovuti, potrà essere applicato l'istituto del lieve inadempimento ex art.15-ter DPR 602/73.
Meritevole di maggiore attenzione, tuttavia, risulta l'ulteriore precisazione dell'A.F. secondo cui, considerate le finalità deflattive del contenzioso della definizione agevolata, in presenza di errori incolpevoli dovuti alla complessità del calcolo delle somme dovute, gli uffici potranno invitare il contribuente a regolarizzare il proprio operato anche a fronte di irregolarità che eccedano i limiti del lieve inadempimento, limitando così la notifica dei dinieghi di accesso all'intera procedura alle irregolarità di maggiore gravità.
Successivamente, l'Agenzia ha affrontato la questione relativa allo scomputo dall'importo lordo dovuto delle somme versate in pendenza di giudizio a titolo di interessi da rateazione, precisando che, essendo importi di spettanza dell'Agenzia delle Entrate, questi rientrino a pieno titolo tra gli importi scomputabili dalle somme dovute previsti dall'art. 1 c. 196 L.197/2022.
Restano ancora irrisolti, invece, ulteriori dubbi - di seguito descritti - per i quali sarà porre comunque molta attenzione.
Quantificazione dell'importo netto dovuto e scomputo delle somme versate in corso di giudizio ed in sede di riscossione provvisoria
Per il calcolo dell'importo che il contribuente dovrà in concreto versare per perfezionare la sanatoria è indispensabile scomputare dagli importi lordi dovuti quelli eventualmente già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio a titolo di riscossione provvisoria all'Agenzia della Riscossione
I contribuenti interessati alla definizione delle liti pendenti, dunque, dovranno:
Nell'affrontare il descritto adempimento sarà necessario attenersi alle seguenti regole e prestare attenzione alle relative criticità:
Forme di pagamento rateale e correlati dubbi applicativi in merito alla corretta individuazione degli importi dovuti
In merito ai pagamenti rateali, la legge prevede che:
1) in caso di pagamento rateale - effettuabile in 5 anni con un massimo di n. 20 rate trimestrali e con la maggiorazione per interessi di rateazione al saggio legale del 5% annuo calcolati dalla data del versamento della prima rata - le prime tre rate dovranno essere versate entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 ed il 20 dicembre 2023, mentre le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno;
2) in alternativa, è possibile optare per una forma mista di pagamento rateale effettuando:
Per entrambe le forme di rateazione è prevista la maggiorazione per interessi di rateazione al saggio legale del 5% annuo calcolati dalla data del versamento della prima rata.
Tuttavia, sono emersi dubbi in merito a quale fosse la corretta modalità di calcolo dei menzionati interessi correlati al pagamento rateale. In particolare, è lecito domandarsi se, in ipotesi di un pagamento anticipato della prima rata al 20 luglio 2023, il dies a quo per il calcolo degli interessi vada individuato nell'effettivo giorno del pagamento (termine mobile) o, invece, nel termine ultimo del 30 settembre ex lege previsto per la prima rata (termine fisso uguale per tutti).
A tal riguardo si segnala che, sebbene in merito alle rate versate in anticipo in caso ravvedimento operoso speciale - l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti (cfr. Faq del 28.06.23 presente sul sito AdE - Sezione ravvedimenti operoso speciale) precisando che, in caso di pagamento effettuato in anticipo rispetto al nuovo termine del 30 settembre previsto per la prima rata, sulle rate successive alla prima gli interessi decorrono dal 1° ottobre 2023.
In ogni caso, il contribuente potrà versare la prima rata - scevra di interessi – in modo da conseguire il perfezionamento dell'intera procedura per poi chiedere informazioni all'Ufficio competente in modo da evitare di imbattersi, alla fine del piano di ammortamento, in una contestazione di carente versamento rispetto al quantum dovuto.
L'individuazione degli importi dovuti in presenza di perdite
Dubbi interpretativi possono sorgere, infine, nei casi in cui la controversia da definire abbia avuto origine da un atto con cui l'A.F. aveva rettificato in diminuzione le perdite d'impresa in origine dichiarate dal contribuente, senza che ne fossero scaturite maggiori imposte dovute. In tali casi ci si è chiesti se – in linea ed in continuità rispetto a quanto già previsto e concesso in occasione della precedente “pace fiscale” del 2019 - fosse possibile che il contribuente ottenesse attraverso la nuova definizione agevolata l'affrancamento della perdita fiscale in modo da ripristinarne l'originario valore esposto in dichiarazione e legittimarne il successivo utilizzo in altri anni d'imposta. Così come in precedenza già chiarito nella circolare n. 6/E del 2019 (par. 5.3), l'A.F. ha confermato (risposta ad un interpello n. 901-335/2023 ad oggi non pubblicata) la possibilità/facoltà del contribuente di definire la lite pendente optando per l'affrancamento della perdita. In tali casi, il valore della lite a cui il contribuente dovrà applicare le percentuali previste dalla legge sarà costituito dall'imposta “virtuale” calcolata sull'ammontare della perdita oggetto di rettifica – a cui andranno sommate le eventuali ulteriori imposte in atti accertate a latere della rettifica avente ad oggetto la perdita.
Ulteriori dubbi permangono nei casi in cui il contribuente abbia presentato istanza per utilizzo di perdite pregresse (modello IPEC o IPEA): ci si domanda se, ai fini del valore della lite, il contribuente dovrà tenere conto delle imposte in origine accertate o, invece, di quelle ricalcolate dagli uffici s seguito del riconoscimento in accertamento delle perdite pregresse.
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Francesco Villante
- Avvocato tributarista, esperto in accertamento e contenziosoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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