La scadenza relativa alla presentazione del modello 730 è fissata al 2 ottobre 2023, in quanto quest'anno il 30 settembre 2023 cade di sabato.
Se il contribuente non rispetta la scadenza in oggetto dovrà utilizzare il modello Redditi PF.
Nel caso di utilizzo del modello Redditi, in presenza di imposte dovute, ma non ancora versate, sarà necessario adempiere al versamento utilizzando il modello F24, potendo beneficiare della riduzione delle sanzioni attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.
In definitiva trascorsa la data del 2 ottobre per gli adempimenti dichiarativi si dovranno seguire le modalità previste per la compilazione e la trasmissione telematica del modello Redditi PF possibile fino al 30 novembre.
In caso di superamento del termine del 30 novembre il contribuente può ancora entro 90 giorni per presentare la c.d. dichiarazione tardiva, che viene considerata ancora valida, anche se è prevista l'applicazione di una sanzione di 250 euro (riducibile con ravvedimento operoso).
Superato anche quest'ultimo termine la dichiarazione dei redditi, anche se presentata, viene comunque considerata “omessa”, e quindi non validamente presentata.
Il 2 ottobre sarà l'ultimo giorno per inviare all'Agenzia delle Entrate anche il 730 precompilato, presentazione che può essere effettuata direttamente dal contribuente, tramite il sostituto d'imposta se presta assistenza fiscale, tramite un Caf o professionista abilitato. Nell'area dell'Agenzia delle Entrate dedicata alla dichiarazione precompilata è possibile utilizzare alternativamente al 730 precompilato il modello “Redditi” PF precompilato, per la cui trasmissione ci sarà tempo fino al 30 novembre 2023.
Il contribuente può utilizzare anche il modello Redditi PF precompilato, e in questo caso può effettuare i versamenti e ottenere i rimborsi con le stesse modalità previste per la compilazione del modello Redditi ordinario.
Con riferimento ai rimborsi, se dal modello Redditi PF emerge un credito, il contribuente può indicare il rimborso nel quadro RX, e l'Agenzia, eseguiti i controlli, rimborserà le somme dovute. Alternativamente il contribuente può utilizzare il credito in compensazione per pagare altri tributi o può scegliere di riportare il credito nella dichiarazione dell'anno successivo. Se il credito non viene utilizzato, si può chiedere il rimborso nella dichiarazione successiva.
La dichiarazione per i lavoratori dipendenti e pensionati
I lavoratori dipendenti e i pensionati devono utilizzare per dichiarare i propri redditi il modello 730. È un modello dichiarativo semplificato, in quanto non si devono eseguire calcoli particolari e permette (in presenza di sostituto d'imposta) di ottenere il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata della pensione. Se invece vi sono imposte da versare, queste vengono trattenute dallo stipendio o dalla pensione.
Per la predisposizione del 730 precompilato vengono utilizzati una serie di informazioni che derivano da alcune comunicazioni obbligatore all'Agenzia delle Entrate, e da altri dati presenti nella banca dati del fisco.
Le informazioni principali che si potranno trovare nel 730 precompilato sono:
i dati della Certificazione Unica, che viene inviata all'Agenzia dai sostituti d'imposta;
gli oneri deducibili o detraibili che le vengono comunicati;
alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;
altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria;
i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.
Va segnalato che ogni anno il modello viene arricchito con nuove informazioni.
Per accedere alla dichiarazione precompilata è necessario entrare nell'area riservata del sito dell'Agenzia tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d'identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi), cliccare sull'apposito applicativo e visualizzare il modello per confermare o integrare i dati per poi procedere all'invio entro la data di scadenza.
Oltre che direttamente, è possibile affidare la gestione online della propria precompilata anche ad un intermediario (Caf o professionista abilitato).
Integrazione del modello 730
Nei casi previsti dalla normativa, il modello 730 può essere integrato con il modello Redditi PF per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale tramite la presentazione del quadro RW, ed eventuale determinazione/versamento delle imposte patrimoniali IVIE ed IVAFE.
È possibile nei casi previsti presentare eventuali altri quadri del modello Redditi PF (quadro RL, RT o RM) per dichiarare redditi di capitale, redditi diversi di natura finanziaria o redditi a tassazione separata eventualmente percepiti nel corso del 2023 e che non possono essere dichiarati con il 730. I quadri RM, RS e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del modello Redditi PF 2023, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso modello.
I controlli sulla dichiarazione
Se il 730 precompilato viene presentato direttamente dal contribuente tramite il sito internet dell'Agenzia, oppure al sostituto d'imposta senza modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati alla stessa Agenzia. Se invece vengono effettuate modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all'Agenzia, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.
Se il 730 precompilato viene presentato mediante Caf o professionista senza modifiche, non è previsto il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi.
In caso di modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
I controlli documentali possono riguardare invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica.
L'Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.
Controlli dei Caf e professionisti per il rilascio del visto di conformità
I Caf o i professionisti abilitati devono verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (oneri deducibili, detrazioni d'imposta spettanti, ritenute, importi dovuti a saldo o in acconto oppure rimborsi) rilasciando per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).
L'eventuale discordanza tra i dati inseriti in dichiarazione e quelli verificati dall'Agenzia delle Entrate può far scattare la sanzione per visto infedele.
A condizione che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata, i Caf o i professionisti abilitati possono trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente e, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, possono trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica.