Il modello 730/2023 è utilizzato dai contribuenti persone fisiche titolari di redditi di lavoro dipendente o pensione, i quali, successivamente alla presentazione, riceveranno l'eventuale rimborso direttamente in busta paga o, in caso di somme a debito da versare, le stesse verranno trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) sempre dalla busta paga.
Nell'ipotesi in cui, invece, il contribuente non abbia più il sostituto d'imposta tenuto al conguaglio della dichiarazione, deve darne informazione nel modello barrando la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. L'eventuale imposta a debito dovrà essere versata tramite modello F24, mentre, nel caso di credito, il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria.
Non tutti i contribuenti, però, possono presentare il modello 730. In particolare, è bene ricordare che, tale modello, può essere utilizzato da coloro che, nel corso del periodo d'imposta 2022, hanno percepito:
redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro;
redditi dei terreni e dei fabbricati;
redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
redditi diversi (redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
redditi di capitale;
alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi, esclusi i redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni).
Il modello 730 può essere compilato anche da parte degli eredi della persona deceduta, purché la data del decesso ricada nell'intervallo temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2023. Decorsa tale data, sarà necessario utilizzare il modello Redditi PF.
Modalità di presentazione
La presentazione del modello 730/2023, potrà avvenire fino al 2 ottobre 2023 (la scadenza è il 30 settembre, ma essendo tale giorno sabato slitta al primo giorno lavorativo successivo), direttamente dal contribuente o tramite sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato.
Nel caso di presentazione diretta, ciascun soggetto può accedere al 730 precompilato, autenticandosi sul portale dell'Agenzia delle Entrate, tramite l'identità SPID (Sistema pubblico d'identità digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), per poi accedere al modello messo a disposizione dall'Amministrazione Finanziaria, contenente già i dati forniti alla stessa dai soggetti terzi, nonché quelli presenti in Anagrafe Tributaria.
Il contribuente è tenuto ad indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio, compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef e verificare che i dati presenti nel modello precompilato siano corretti e completi.
Tuttavia, qualora le informazioni già presenti necessitino di una modifica, è opportuno richiamare i relativi quadri ed effettuare le dovute correzioni. Successivamente, è possibile trasmettere il modello 730/2023.
Nell'ipotesi in cui la presentazione della dichiarazione avviene tramite sostituto d'importa che presta assistenza fiscale, Caf o professionista abilitato, il contribuente deve consegnare agli stessi, oltre alla delega per l'accesso al precompilato, anche le schede per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef in busta chiusa, nonché i documenti necessari per la verifica della corrispondenza dei dati risultanti nella dichiarazione precompilata.
Per la presentazione del modello 730/2023 entro il termine ultimo del 2 ottobre, è necessario che la presentazione al sostituto d'imposta, al Caf o al professionista abilitato, avvenga dal 1° al 30 settembre 2023.
Correzione o integrazione del 730 inviato
Decorsa la scadenza del 2 ottobre, i contribuenti, fino al 30 novembre 2023, possono presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello Redditi PF.
Lo stesso modello, dovrà essere utilizzato nel caso in cui si renda necessario correggere o integrare il modello 730 già inviato. In particolare:
occorre presentare il modello “Redditi aggiuntivo” se è stato inviato il 730 precompilato, ma sono stati percepiti anche redditi “dichiarabili” in alcuni quadri del modello Redditi PF (quadri RM, RS, RT e RW). È il caso, ad esempio, di redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva, plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie all'estero;
occorre presentare il modello “Redditi correttivo” entro il 30 novembre 2023, se ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato (l'annullamento era consentito fino al 20 giugno 2023).
Relativamente alla liquidazione della dichiarazione dopo l'eventuale correzione, si possono verificare due differenti fattispecie. In particolare, dalla nuova dichiarazione potrà emergere:
un maggior credito o un minor debito per il quale potrà essere chiesto il rimborso;
un minor credito o un maggior debito che determina il contestuale pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione ridotta, come previsto dal ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/1997. In tal caso, l'integrazione della dichiarazione dovrà avvenire con modello Redditi PF che, in funzione della data di presentazione, sarà una correttiva nei termini, una dichiarazione integrativa, ovvero un'integrativa di cui all'art. 2, c. 8 del DPR 322/1998.
Nell'ipotesi in cui l'integrazione della dichiarazione comporti un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata, il contribuente può:
presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice “1” nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. È opportuno precisare, a tal fine, che il modello 730 integrativo, dev'essere comunque presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto;
presentare un modello Redditi PF, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso, entro il 30 novembre 2023 (correttiva nei termini), entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi PF relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa), ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, c. 8, DPR 322/1998). In quest'ultimo caso, l'importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Da ultimo, si pone rilievo anche all'ipotesi in cui il sostituto d'imposta indicato in dichiarazione, comunichi all'Agenzia delle Entrate un avviso di diniego nell'effettuare le operazioni di conguaglio fiscale. In tale situazione, è possibile:
indicare un nuovo sostituto, inviando un modello 730 integrativo di “tipo 2”;
inviare un modello 730 integrativo di “tipo 2” senza indicazione del sostituto;
rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato.
Per la presentazione del 730 integrativo di “tipo 2” attraverso l'applicazione precompilata, ci sarà tempo fino al 10 novembre 2023. Dopo tale data, il contribuente potrà inviare il modello Redditi.