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venerdì 01/09/2023 • 16:25

Finanziamenti Bando Eurostars 3 CoD 5

Innovative SMEs: presentazione domande entro il 14 settembre 2023

Con la pubblicazione del DD 30 agosto 2023, il MIMIT, stabilisce che i soggetti proponenti partecipanti al bando Eurostars 3 CoD 5, lanciato nell'ambito dell’iniziativa Europea Innovative SMEs, sono tenuti a presentare la domanda di agevolazione, in via esclusivamente telematica, entro il 14 settembre 2023.

di Paola Sabatino - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Nell'ambito dell'iniziativa Europea Innovative SMEs è stato emanato il bando Eurostars, che ha l'obiettivo di finanziare le piccole e medie imprese che desiderano collaborare a progetti di ricerca e sviluppo per creare prodotti, processi o servizi innovativi per la commercializzazione. È doveroso precisare che, le risorse destinate al finanziamento dei citati progetti rientranti, appunto nel citato bando, sono pari ad euro 7.000.000,00 per un contributo massimo concedibile pari a 500 mila euro per singolo progetto. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di prevalente sviluppo sperimentale collegate alle tematiche specificate nel bando europeo.

Si ricorda, inoltre, che l'iniziativa in esame, si rivolge alle piccole e medi imprese innovative e startup innovative, anche in forma congiunta tra di loro con organismi di ricerca e/o con grandi imprese.

Presentazione delle domande

I soggetti proponenti, partecipanti al bando “Eurostars 3 CoD 5” lanciato nell'ambito dell'iniziativa Europea Innovative SMEs, devono presentare la domanda di agevolazione in via esclusivamente telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata dgiai.div6@pec.mise.gov.it;  entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 14 settembre 2023, nonché sottoscritta esclusivamente con firma digitale, pena l'irricevibilità. Il soggetto che presenta domanda assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro. Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli. L'attività istruttoria delle domande di agevolazioni e della documentazione presentata è svolta dal Ministero. Tale attività si articolo sostanzialmente in due fasi, ossia:

-verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti nonché delle condizioni formali di ammissibilità;

-valutazione istruttoria della domanda sulla base dei seguenti elementi:

  • caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente, anche attraverso i principali indici di bilancio;
  • pertinenza e congruità delle spese previste dal progetto di ricerca e sviluppo;
  • l'impatto del progetto sul piano economico-finanziario;
  • il rispetto del principio “DoNo Significant Harm” (DNSH) e deltagging climatico e digitale associato all'investimento PNRR in oggetto.

Completate le attività di valutazione, il Ministero recepisce gli esiti istruttori complessivi di ammissibilità del progetto. In caso di esito positivo delle valutazioni istruttorie, lo stesso calcola nel rispetto delle intensità massime di aiuto in equivalente sovvenzione lordo (ESL) indicate dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER, le agevolazioni spettanti sulla base del costo complessivo ritenuto ammissibile e provvede a dare immediata comunicazione dell'esito positivo delle valutazioni istruttorie al soggetto proponente per i successivi adempimenti, richiedendo la presentazione della documentazione necessaria per l'adozione del decreto di concessione.

Il soggetto proponente, ricevuta la comunicazione degli esiti positivi dell'attività istruttoria deve presentare, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa la seguente documentazione, qualora non già prodotta ed in corso di validità:

  • dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni;
  • indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione;
  • nel caso di progetti congiunti, mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata ove non presentato unitamente alla domanda di agevolazioni;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assenza di conflitto di interessi;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al titolare effettivo.

Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della documentazione, il Ministero procede all'adozione del decreto di concessione contenente l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto nonché le condizioni di revoca. Il Decreto di Concessione sarà trasmesso da parte del Ministero al soggetto beneficiario ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti. Sul punto, preme sottolineare che, il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila nel caso di progetti congiunti, è tenuto ad avviare il progetto, con durata complessiva non superiore a 36 mesi, successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.

Erogazione dell'agevolazione

Le agevolazioni sono erogate dal Ministero sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento del progetto. Gli stati di avanzamento devono essere relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel semestre.

L'ammontare complessivo delle erogazioni, effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a titolo di anticipazione, non può superare il 90 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, ovvero dall'anticipazione, viene erogato a saldo compatibilmente con la disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro sessanta giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione.

Entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il Ministero, anche tramite il soggetto gestore, deve provvedere ad effettuare opportune verifiche anche in funzione del regime valutativo applicabile tenendo conto, laddove effettivamente pertinenti in funzione dei settori di attività e della tipologia di investimenti realizzati, delle indicazioni contenute nella scheda 26 e relativa appendice della Circolare MEF 32/2021.

Variazioni progettuali

Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al Ministero con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione. Pertanto, nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale che comportano la variazione del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva comunicazione, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione, al Ministero che procede, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Si sottolinea, infine, che indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori, il Ministero, anche tramite il soggetto gestore, effettua una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo, a metà del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica intermedia con un adeguato supporto da parte del soggetto beneficiario ed in termini coerenti, il soggetto beneficiario stesso è tenuto a trasmettere una relazione sullo stato di attuazione del progetto a metà della durata del regime.

Revoche

Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate dal soggetto gestore, in uno dei seguenti casi (per una maggiore completezza si rimanda all'art. 9 del Decreto 30 agosto 2023):

  • verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
  • fallimento del soggetto beneficiario (ovvero di uno o più dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto) ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale;
  • mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
  • mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;
  • accertamento della violazione dei principi generali di tagging climatico e digitale;
  • mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto.

Fonte: DD MIMIT 30 agosto 2023

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