venerdì 01/09/2023 • 06:00
Anche gli interventi su appartamenti in condominio non funzionalmente indipendenti possono fruire del bonus barriere architettoniche, con massimale di 50.000 euro. La detrazione trova posto nella sezione III A del quadro E del modello 730/2023.
Eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti L'articolo 119-ter DL 34/2020 riconosce una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Limitazioni Considerato che la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”, l'agevolazione non spetta: - per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile; - per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”. Trattasi si precisazioni già confermate precedentemente dal Fisco (Circolare 26 giugno 2023 n. 17/E; Circolare 23 giugno 2022, n. 23/E. Interpretazione confermata anche dalla risposta ad interrogazione parlamentare dell'8 marzo 2023, n. 3-00245). Bonus 75% anche per appartamenti in condominio Con la Circolare 26/06/2023, n. 17/E, l'Agenzia delle entrate ha finalmente confermato che possono fruire del Bonus barriere architettoniche anche gli interventi su appartamenti in condominio non funzionalmente indipendenti con massimale di 50.000 euro. Tale considerazione sembrava già potersi evincere dalla lettura dell'Interpello 461/2022. Difatti, con quest'ultima risposa, il Fisco evidenziava che: - sotto il profilo oggettivo, considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su "edifici già esistenti" senza ulteriori specificazioni, il Fisco ha ritenuto che rientrassero nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236; - i soggetti che possono accedere al bonus, secondo il Fisco, devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio. Interventi ammessi Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio: - la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti); - il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori); - il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici. In sostanza la detrazione spetta alle presenti condizioni: - interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche ivi presenti; - rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. In sostanza: il condominio può realizzare (ad esempio) un ascensore; i singoli condomini possono (ad esempio) ristrutturare il bagno dei loro appartamenti fruendo di massimali differenziati. Ristrutturazione appartamento Ad esempio, in caso di interventi di ristrutturazione di un bagno che comportino anche l'ampliamento e sostituzione delle porte del vano, l'agevolazione spetta a condizione che detti interventi rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi quali, ad esempio, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari. L'indicazione della detrazione nel Modello 730/2023 Nell'àmbito del modello dichiarativo, la nuova detrazione trova posto nella sezione III A del quadro E del modello 730/2023, riservato alle “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus”. In particolare, nei righi da E41 a E43 devono essere indicati: Codice 21: spese sostenute nel limite di 50.000 euro (edifici unifamiliari o per le unità immobiliari); Codice 22: spese sostenute nel limite di: - 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; - 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Eventuale cessione/sconto in fattura In alternativa alla detrazione, i contribuenti possono optare per la cessione ad altri soggetti del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura). A tale proposito, la Circolare 17/E/2023 chiarisce che gli interventi in questione rientrano fra quelli per i quali è ancora ammesso il ricorso alla cessione del credito o allo sconto in fattura, stante il disposto dell'art. 2 DL 11/2023, commi da 1 a 3-quater. Quindi, in tal caso, viene riconosciuta la possibilità di continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del credito prevista dall'art. 121, comma 1, lett. a) e b) DL 34/2020. Per effetto dell'opzione, il titolare della detrazione non può utilizzarla direttamente nella dichiarazione dei redditi e, pertanto, nel modello 730/2023 non devono essere indicate le spese sostenute nel 2022 oggetto della comunicazione di esercizio delle opzioni di cessione o sconto.
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La presentazione del modello 730 può essere effettuata dagli eredi per conto della persona deceduta. La dichiarazione va presentata telematicamente all’Agenzia delle Ent..
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