Imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni
Per fronteggiare le condizioni climatiche, in particolare, le straordinarie ondate di calore degli ultimi tempi, è riconosciuta la possibilità di ricorrere a misure di integrazione salariale.
In attesa di futuri provvedimenti per la definizione di ulteriori misure emergenziali, l'art. 1 DL 98/2023 stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'art. 12, c. 2 e 3, D.Lgs. 148/2015, riguardo alla durata, non trovano applicazione relativamente agli interventi di integrazione salariale ordinaria (CIGO) determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE) richiesti anche dalle imprese di cui all'art. 10, lett. m), n), e o) della norma sopra citata. In altri termini, il nuovo decreto estende ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, l'esclusione, ai fini dei limiti massimi della CIGO, dei periodi di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, tra cui quelli connessi all'emergenza climatica.
Nello specifico, la misura si rivolge alle:
imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
È utile ricordare che l'art. 12, c. 2, D.Lgs. 148/2015 prevede che, qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda possa essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Il successivo comma 3 prevede che l'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può eccedere, complessivamente, la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
Pertanto, in deroga alle procedure ordinarie e per il periodo sopra menzionato, il D.L. n. 98/2023 consente:
alle aziende che abbiano già fruito delle 52 settimane di CIGO previste, la possibilità di presentare una nuova domanda di integrazione salariale senza attendere il decorso di altre 52 settimane;
il superamento del limite di 52 settimane in un biennio mobile.
L'art. 1 in commento ribadisce quanto previsto dall'art. 13, c. 3, D.Lgs. 148/2015 pertanto alle imprese che presentano la domanda di integrazione salariale EONE, non si applica il contributo addizionale di cui all'art. 5 D.Lgs. 148/2015.
Nel silenzio della norma si ritiene applicabile, anche alle ipotesi indicate, la procedura di informazione e consultazione sindacale riguardo alla durata prevedibile della sospensione/riduzione e al numero dei lavoratori interessati (art. 14, c. 4, D.Lgs. 148/2015).
Operai agricoli
Per il settore agricolo, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, a fronte delle sospensioni/riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento di integrazione salariale agricola (CISOA) di cui all'art. 8 legge 457/72, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.
La disciplina ordinaria prevede che il predetto trattamento venga corrisposto per una durata non superiore a 90 giorni nell'anno, tuttavia, i periodi compresi nell'intervallo di cui sopra non sono conteggiati ai fini del raggiungimento del limite. I medesimi periodi sono equiparati a quelli lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti al citato art. 8. Il trattamento è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto.
Linee guida e intese da adottare
I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al Testo Unico sicurezza (D.Lgs. 81/2008), a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche. Le intese potranno essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute
Le indicazioni INPS
L'INPS, con Mess. 20 luglio 2023 n. 2729, ha riepilogato le indicazioni per i casi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa a causa delle temperature elevate e il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo”, nelle ipotesi in cui la temperatura sia superiore a 35° centigradi. In proposito si sottolinea che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l'accoglimento della domanda CIGO, in considerazione della temperatura “percepita”. Ai fini della valutazione si considerano i seguenti fattori:
la temperatura;
la tipologia di attività svolta;
le condizioni in cui i lavoratori sono tenuti ad operare.
Meritano analoghe considerazioni le attività svolte al chiuso in assenza di ventilazione o raffreddamento ovvero in agricoltura per gli addetti a tempo indeterminato e in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza disponga opportune indicazioni in merito.
In conseguenza dell'emanazione del DL 98/2023, l'INPS con Circ. 3 agosto 2023, n. 73 ha diramato le istruzioni operative, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L'Istituto ribadisce la deroga alla disciplina ordinaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto legge sopra richiamato e precisa che sebbene sia previsto l'esonero dal pagamento del contributo addizionale, quest'ultimo resta dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale fruiti nel quinquiennio mobile indicato dall'art. 5 D.Lgs. 148/2015. Permane, altresì, l'obbligo del versamento al Fondo di Tesoreria (art. 1, c. 755 e ss., Legge 296/2006) in riferimento alle quote TFR maturate sulla retribuzione persa per effetto della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa.
Ai datori di lavoro che provvedono al pagamento diretto del trattamento salariale si applicano i termini decadenziali ordinariamente previsti (art. 7 D.Lgs. 148/2015).
Riguardo alla compilazione dei flussi UniEmens, il conguaglio dei trattamenti CIGO anticipati dal datore di lavoro sarà effettuato indicando un apposito codice conguaglio comunicato dall'Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente, all'atto dell'autorizzazione. Per il conguaglio delle prestazioni eccedenti i limiti di fruizione delle 52 settimane, è istituito il nuovo codice “L142” avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 1 – DL 98/23” da indicare nell'elemento <CongCIGOAltCaus> all'interno della Denuncia aziendale. Per i periodi fruiti entro il limite di 52 settimane sarà utilizzato il codice già in uso “L038”.
In merito al trattamento CISOA, la circolare INPS specifica che la domanda dovrà essere presentata secondo le consuete modalità, con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione”, a far data dal 10 agosto 2023 (entro 15 giorni dall'inizio del periodo di riduzione lavorativa), mentre il termine per la trasmissione delle domande relative al periodo 29 luglio-9 agosto 2023 è fissato al prossimo 25 agosto. Al pagamento provvederà direttamente l'Istituto.
Il trattamento di CISOA con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” presuppone una diminuzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e la comunicazione della prestazione parzialmente lavorata richiede l'indicazione delle giornate a orario ridotto all'interno del flusso UniEmens/Posagri. Per le prestazioni di CISOA con causale “eventi atmosferici” riferite a sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata, permangono le consuete modalità di compilazione del flusso.
Per il pagamento diretto della prestazione di CISOA con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione”, i datori di lavoro sono tenuti a utilizzare, come di consueto, il modello “SR43”.
Le indicazioni INL
Merita infine ricordare la Nota 13 luglio 2023 n. 5056, con cui l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito utili indicazioni per la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi legati ai danni da calore. In proposito l'INL ha sottolineato che l'esposizione eccessiva allo stress termico determina l'aumento del rischio infortunistico, in particolare per le attività non occasionali svolte all'aperto e nei settori più esposti al rischio, quali l'edilizia civile e stradale, l'attività estrattiva, il comparto agricolo e della manutenzione del verde ovvero i settori marittimo e balneare.
Tra i fattori individuabili nella valutazione del rischio rileva l'orario di lavoro ma anche le mansioni; l'attività che richiede un intenso sforzo fisico, anche abbinato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), oltre all'ubicazione del luogo di lavoro, la dimensione aziendale e ovviamente le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).
L'Ispettorato ricorda infine che, indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell'azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano determinate dalle temperature eccessive.
Fonte: Circ. INPS 3 agosto 2023 n. 73