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mercoledì 02/08/2023 • 06:00

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Dividendi, esenti i FIA istituiti in uno Stato UE

I fondi di investimento alternativi istituiti in uno Stato UE e il cui gestore è autorizzato e soggetto a vigilanza ai sensi della direttiva AIFM, possono fruire dei regimi di esenzione con riferimento alle partecipazioni detenute direttamente in società residenti in Italia.

a cura di

redazione Memento

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Con la Risposta n. 409 dello scorso 1° agosto l'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi del regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze e, in particolare, della disciplina contenuta al comma 3 dell'art. 27 DPR 600/73, che prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 26% sugli utili corrisposti da società residenti a soggetti non residenti, fermo restando la possibilità di applicare, laddove più favorevoli, le aliquote convenzionali in presenza di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e lo Stato di residenza del percettore dei dividendi.

Con la legge di bilancio 2021 la norma in questione è stata modificata ed è stato introdotto un regime di esenzione degli utili distribuiti da emittenti italiani e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società ed enti residenti in Italia conseguiti da OICR di diritto estero istituiti in Stati membri UE e in Stati SEE, al pari di quanto previsto per gli OICR istituiti in Italia (art. 1, c. 633, L. 178/2020).

Per effetto di tali disposizioni, le esenzioni fiscali dei dividendi distribuiti dalla società partecipata e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società residenti spettano agli OICR esteri, diversi dai fondi immobiliari, che presentano le seguenti caratteristiche:  

  • sono istituiti in uno Stato membro UE o SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni;
  • sono conformi alla direttiva UCITS oppure non sono conformi a quest'ultima direttiva.

A tal fine, è necessario che gli OICR soddisfino i predetti requisiti regolamentari, mentre non è previsto alcun requisito in merito alla forma giuridica e allo status fiscale dei medesimi nei Paesi in cui sono istituiti.

Anche i fondi di investimento alternativi (FIA) istituiti in uno Stato UE e il cui gestore è ivi autorizzato e soggetto a vigilanza ai sensi della direttiva AIFM, possono fruire dei regimi di esenzione in commento, con riferimento alle partecipazioni detenute direttamente in società residenti in Italia.

Nel caso di specie, tenuto conto che l'istante si qualifica quale FIA istituito in uno Stato UE (Lussemburgo), il cui Gestore, fiscalmente residente in Lussemburgo, è ivi soggetto a forme di vigilanza ai sensi della direttiva AIFM, per le Entrate, ai dividendi dallo stesso percepiti e provenienti dalla società residente in Italia, direttamente partecipata, si applica il regime di esenzione da ritenuta in commento.

L'eventuale cessione di detta partecipazione qualificata, inoltre, non genera plusvalenze imponibili ai sensi dell'art. 1, c. 633, L. 178/2020.

Al fine di ottenere la non applicazione della ritenuta sui dividendi, il Fondo deve attestare sulla base di idonea documentazione la sussistenza dei predetti requisiti, potendo al riguardo (in analogia a quanto previsto nella Risp. AE 25 ottobre 2019, n. 430 in materia di fondi immobiliari), presentare alla società partecipata residente:

  • l'autocertificazione attestante l'istituzione del Fondo in Lussemburgo;
  • l'autocertificazione attestante la residenza del Gestore in Lussemburgo;
  • copia della certificazione rilasciata dall'Autorità di vigilanza, nel caso di specie, la CSSF, attestante l'iscrizione del Gestore ai sensi della direttiva AIFM presso la stessa e il suo status di soggetto sottoposto a vigilanza, ovvero, qualora predetta Autorità non rilasci un'attestazione, ogni documentazione idonea a dimostrare l'esercizio dell'attività di vigilanza da parte della stessa.

Fonte: Risp. AE 1° agosto 2023 n. 409

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