giovedì 09/02/2023 • 02:30
L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito al trattamento fiscale dell'operazione di ''fusione'' tra fondi comuni di investimento alternativo immobiliari di tipo chiuso riservati a investitori professionali.
redazione Memento
Con la Risposta ad interpello n. 208/2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dell'operazione di ''fusione'' tra fondi comuni di investimento alternativo immobiliari di tipo chiuso riservati a investitori professionali. L'Agenzia ha ricordato che i FIA sono fondi comuni d'investimento e come tali sono sottoposti alle relative disposizioni. Essi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, in quanto, in generale, la tassazione avviene nei confronti dei partecipanti al fondo immobiliare su: i proventi di cui all'art. 44 c. 1, lettera g) Tuir riferibili a ciascuna quota, risultanti dai rendiconti periodici, distribuiti in costanza di partecipazione, nonché sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto delle stesse; i redditi derivanti dalla negoziazione delle quote. Anche le eventuali perdite realizzate attraverso il riscatto o la liquidazione delle quote sono riconducibili tra i redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art. 67 c. 1quater Tuir. Relativamente ai proventi di cui all'art. 44 c. 1 lettera g) Tuir derivanti dalla partecipazione al fondo percepiti dagli investitori istituzionali non residenti, ossia dai soggetti elencati nel comma 3 dell'art. 32 DL 78/2010 si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 26% ovvero, se residenti in Paesi con i quali è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, la minore aliquota convenzionale prevista dall'articolo 11 delle convenzioni concluse dall'Italia che siano conformi al modello di Convenzione OCSE. L'art. 7 DL 351/2001, al comma 3, prevede un regime di non imponibilità relativamente ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari percepiti da determinati soggetti non residenti. In particolare, si tratta di: fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella cd. white list; enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; Banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. Secondo il Fisco, i trasferimenti di beni immobili appartenenti al patrimonio di un FIA a favore di un altro fondo, entrambi gestiti con contabilità separata dalla medesima SGR, stante la mancata soggettività giuridica dei FIA devono essere equiparati ai ''passaggi interni di beni'' tra attività separate, che rilevano solo quando i beni passano a un'attività che conferisce il diritto alla detrazione dell'IVA in misura inferiore rispetto alla misura della detrazione conferita dall'attività alla quale erano imputati i beni oggetto del passaggio interno. FONTE: Risp. AE 8 febbraio 2023 n. 208
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